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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 158666"><p>La conversione in legge del Dl 63/2013, avvenuta con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3/8/2013 della Legge 90/2013, ha confermato la vigenza della nuova certificazione energetica degli edifici APE (attestato di prestazione energetica) che va a sostituire l’ACE (attestato di certificazione energetica).</p><p><strong>Il Dl 63/2013 prevede un regime di transizione. Fino all’emanazione dei decreti ministeriali che dovranno definire i criteri di calcolo della prestazione energetica - per i quali il termine ultimo è Gennaio 2014 - è previsto, infatti, che essa possa essere redatta riferendosi alle norme tecniche relative alle "vecchie" certificazioni energetiche, nello specifico al DPR 59/2009 o alle normative regionali eventualmente emesse. Si vedano in proposito gli art. 9/18 del Dl 63/2013 e la Circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 25/6/2013.</strong></p><p>E’ bene sapere comunque che il Dl 63/2013 si applica in tutte le regioni e province autonome che non si sono ancora adeguate alla direttiva 2010/31/UE. Le normative regionali, quindi, "superano" quella nazionale solo se emesse in conformità a tale direttiva.</p><p>Il Dl 63/2013 ha introdotto per i proprietari immobiliari che intendono cedere in locazione i propri immobili l’obbligo di munirsi dell’attestato di prestazione energetica e di consegnarla all’inquilino. Più precisamente, il proprietario dell’immobile deve rendere disponibile la certificazione energetica al potenziale inquilino fin dalla fase di trattativa. Gli stessi annunci locazione che vengono pubblicati sui mezzi di comunicazione devono riportare gli indici di prestazione energetica dell`edificio o dell’unità immobiliare e la corrispondente classe energetica.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 158666"] La conversione in legge del Dl 63/2013, avvenuta con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3/8/2013 della Legge 90/2013, ha confermato la vigenza della nuova certificazione energetica degli edifici APE (attestato di prestazione energetica) che va a sostituire l’ACE (attestato di certificazione energetica). [B]Il Dl 63/2013 prevede un regime di transizione. Fino all’emanazione dei decreti ministeriali che dovranno definire i criteri di calcolo della prestazione energetica - per i quali il termine ultimo è Gennaio 2014 - è previsto, infatti, che essa possa essere redatta riferendosi alle norme tecniche relative alle "vecchie" certificazioni energetiche, nello specifico al DPR 59/2009 o alle normative regionali eventualmente emesse. Si vedano in proposito gli art. 9/18 del Dl 63/2013 e la Circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 25/6/2013.[/B] E’ bene sapere comunque che il Dl 63/2013 si applica in tutte le regioni e province autonome che non si sono ancora adeguate alla direttiva 2010/31/UE. Le normative regionali, quindi, "superano" quella nazionale solo se emesse in conformità a tale direttiva. Il Dl 63/2013 ha introdotto per i proprietari immobiliari che intendono cedere in locazione i propri immobili l’obbligo di munirsi dell’attestato di prestazione energetica e di consegnarla all’inquilino. Più precisamente, il proprietario dell’immobile deve rendere disponibile la certificazione energetica al potenziale inquilino fin dalla fase di trattativa. Gli stessi annunci locazione che vengono pubblicati sui mezzi di comunicazione devono riportare gli indici di prestazione energetica dell`edificio o dell’unità immobiliare e la corrispondente classe energetica. [/QUOTE]
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