asana

Membro Attivo
Proprietario Casa
ciao, nella tragicomica situazione dell'ace ad oggi ho saputo questo.
sono in toscana e devo stipulare a giorni un contratto di locazione 4+4. confedilizia mi dice che è sufficiente citare il numero di protocollo di invio dell'ace al comune (che feci nel febbraio 2013) e la classe energetica nel contratto, poiché ace protocollata prima del luglio 2013. non è necessario allegare l'ace nè modificarla per ape. a qualcuno esperto risulta che sia corretto ???? grazie
 
J

JERRY48

Ospite
Importante modifica, anche questa introdotta per porre rimedio ad una procedura europea di infrazione avviata nel 2006 nei nostri confronti per la quale siamo stati recentemente sanzionati dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 13/6/2013), e' la reintroduzione -o meglio la definitiva e completa introduzione- dell'obbligo di allegare le attestazioni di efficienza energetica ai contratti di trasferimento della proprieta' dell'immobile (o di altro diritto reale di godimento) e ai nuovi contratti di affitto.

In questo caso specifico, siccome hai la certificazione ACE che ha validità 10 anni, la puoi benissimo allegare.
L'APE si dovrà ottenere nelle costruzioni nuove e nelle ristrutturazioni.
 

wmar

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non è corretto. Indipendentemente dalla denominazione (APE o ACE), l'attestato va- ai sensi del recente D.L. 63/2013 - allegato al contratto di locazione di locazione, pena la nullità dello stesso. Questo è conseguenza della congiunzione tra la ratio della disposizione che obbliga tale allegazione ed il fatto che gli ACE redatti prima del 06.06.2013 conservano la loro validità decennale (posto che l'immobile non abbia subito trasformazioni che ne modifichino la resa energetica)
Dài anche una occhiata qui: http://www.regione.toscana.it/-/certificazione-energetica-in-toscana
 
J

JERRY48

Ospite
La conversione in legge del Dl 63/2013, avvenuta con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3/8/2013 della Legge 90/2013, ha confermato la vigenza della nuova certificazione energetica degli edifici APE (attestato di prestazione energetica) che va a sostituire l’ACE (attestato di certificazione energetica).
Il Dl 63/2013 prevede un regime di transizione. Fino all’emanazione dei decreti ministeriali che dovranno definire i criteri di calcolo della prestazione energetica - per i quali il termine ultimo è Gennaio 2014 - è previsto, infatti, che essa possa essere redatta riferendosi alle norme tecniche relative alle "vecchie" certificazioni energetiche, nello specifico al DPR 59/2009 o alle normative regionali eventualmente emesse. Si vedano in proposito gli art. 9/18 del Dl 63/2013 e la Circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 25/6/2013.
E’ bene sapere comunque che il Dl 63/2013 si applica in tutte le regioni e province autonome che non si sono ancora adeguate alla direttiva 2010/31/UE. Le normative regionali, quindi, "superano" quella nazionale solo se emesse in conformità a tale direttiva.
Il Dl 63/2013 ha introdotto per i proprietari immobiliari che intendono cedere in locazione i propri immobili l’obbligo di munirsi dell’attestato di prestazione energetica e di consegnarla all’inquilino. Più precisamente, il proprietario dell’immobile deve rendere disponibile la certificazione energetica al potenziale inquilino fin dalla fase di trattativa. Gli stessi annunci locazione che vengono pubblicati sui mezzi di comunicazione devono riportare gli indici di prestazione energetica dell`edificio o dell’unità immobiliare e la corrispondente classe energetica.
 

asana

Membro Attivo
Proprietario Casa
ultimissime... adesso all'Agenzia delle Entrate di firenze vogliono originale allegato al contratto con marca da bollo di 2 euro ogni 4 facciate, citando poi estremi invio al protocollo del comune (n. e data) nonché classe nel contratto. il pagamento delle marche da bollo vale anche se sono in regime di cedolare secca ?
 

wmar

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se procedi alla registrazione telematica del contratto di locazione tramite modello Siria (il che implica l'adesione alla cedolare secca da parte di tutti i locatori, che non debbono essere in numero maggiore di tre) non è prevista l'allegazione del contratto di locazione, per cui, non dovendo presentare quest'ultimo all'Agenzia delle Entrate, non paghi le marche da bollo etc.
 

asana

Membro Attivo
Proprietario Casa
ciao, infatti non riesco a capire se a questo punto, dovendo allegare l'originale dell'ACE con marca da bollo, non possa più essere fatta la registrazione telematica e se debba pagare comunque anche con cedolare secca. che fare ?
 

wmar

Membro Attivo
Proprietario Casa
ciao, infatti non riesco a capire se a questo punto, dovendo allegare l'originale dell'ACE con marca da bollo, non possa più essere fatta la registrazione telematica e se debba pagare comunque anche con cedolare secca. che fare ?

Vale quanto ho già detto e che ripeto.

1. L'APE deve: essere reso disponibile al locatario all'avvio delle trattative (art. 6, comma 2, del D.L. 63/2013); essere allegato al contratto di locazione (art. 6, comma 3-bis) pena la nullità del contratto, in una apposita clausola del quale il locatario deve dare atto di aver ricevuto l'APE e le informazioni relative alla attestazione delle prestazioni energetiche dell'immobile locato (art 6, comma 3).

2. Se si procedere alla registrazione telematica del contratto di locazione (tramite modello Siria; il che è possibile se e solo se tutti i locatori-proprietari, che devono essere in numero non maggiore di tre, aderiscono alla cedolare secca), il contratto di locazione non va presentato all'Agenzia delle Entrate (=la procedura telematica di registrazione non lo prevede). Era questo che intendevo dire, quando ho scritto che nel caso di registrazione telematica del contratto non è prevista la sua allegazione [alla richiesta di registrazione]. Credo che l'equivoco sia sorto qui.

Dunque, se registri telematicamente il contratto di locazione, non dovrai presentarlo all'Agenzia delle Entrate e lo lascerai nel cassetto (o se preferisci sulla scrivania). Ciò non toglie che, ai sensi del dispositivo normativo richiamato sopra, l'APE debba essere allegato al contratto di locazione. Solo, quest'utimo, in caso di registrazione telematica, non andrà presentato all'Agenzia delle Entrate. Esso ovviamente rimarrà ciò che è: un contratto di locazione, che esplicherà i suoi effetti giuridici in caso di controversie tra le parti e di cui, in assenza di APE allegato, la legge dichiara senza mezzi termini la nullità.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto