Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Acqua piovana ... quanti problemi !
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Marco Costa" data-source="post: 29738" data-attributes="member: 11545"><p>Salve, consiglio la lettura dei seguenti disposti ed eventuale approfondimento delle sentenze in versione integrale</p><p></p><p>Codice civile art. 887 Fondi a dislivello negli abitati:</p><p>se di due fondi posti negli abitati uno e' superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per interole spese id costruzione e conservazione del murodalle fondamentaall'altezza del proprio suolo, ed entrambe i proprietari devono contribuireper tutta la restante altezza. </p><p>Il muro deve essere costruito per meta' sul terreno del fondo inferiore e per meta' sul terreno del fondo superiore.</p><p></p><p>Corte di Cassazione, 29 ottobre 2001, n. 13406 </p><p>In tema di limitazioni legali della proprietà di fondi cosiddetti a dislivello la disciplina prevista dall'art. </p><p>887 c.c. in tema di regime delle spese relative al muro di confine non trova applicazione né quando la </p><p>creazione di un dislivello ex novo (ovvero l'aumento dell'originario dislivello naturale) sia opera del </p><p>proprietario del fondo inferiore, incombendo su quest'ultimo, in tal caso, l'onere della realizzazione e </p><p>manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata (resa maggiormente soggetta a </p><p>smottamenti), né qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, </p><p>superiore od inferiore, nel qual caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del </p><p>relativo fondo, né quando il muro sia stato costruito dal solo proprietario del fondo inferiore, di propria </p><p>autonoma iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria, o anche solo utile, per il proprio </p><p>fondo, nel qual caso resta a suo carico, con l'onere della costruzione, anche quello della manutenzione </p><p>del muro. </p><p>L'art. 887 c.c., nel disciplinare il regime delle spese di costruzione e conservazione del muro di confine </p><p>comune tra fondi a dislivello negli abitati, pone una presunzione semplice di comproprietà di detto </p><p>muro, salvo il diritto degli interessati di provare con ogni mezzo (e di potere del giudice di raggiungere </p><p>il relativo convincimento anche per via presuntiva) la proprietà esclusiva del muro a favore del </p><p>proprietario del fondo sopraelevato o di quello sottostante, a seconda che il muro sia stato costruito interamente sul suolo di uno soltanto dei due confinanti, allo scopo, rispettivamente, di contenere il </p><p>fondo sopraelevato o di realizzare una struttura necessaria o utile per il fondo a valle.</p><p></p><p>Il proprietario confinante, peraltro, ove ritenuto opportuno per la tutela dei propri diritti ed </p><p>interessi, potrebbe esperire le azioni giudiziali c.d. cautelari previste dalla legge, al fine di </p><p>impedire che un eventuale crollo dell’edificio abbandonato coinvolga il suo immobile. </p><p>Soccorre, all’uopo, il combinato disposto degli artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c., che consente il </p><p>promuovimento di un giudizio di “denunzia di danno temuto”: il suddetto articolo del codice </p><p>civile, infatti, prevede che “il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il </p><p>possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti </p><p>pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo </p><p>possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che </p><p>si provveda per ovviare al pericolo”.</p><p></p><p></p><p></p><p>quindi:</p><p></p><p></p><p>è una situazione di pericolo quindi non bisogna aspettare che crolli. </p><p>quindi la procedura potrebbe essere: </p><p></p><p>- segnalazione al Tecnico Comunale per potenziale pericolo alla pubblica e/o privata incolumità</p><p>- sopralluogo del tecnico Comunale che rediga un verbale e successiva Ordinanza di ripristino</p><p>oppure se il tecnico non soddisfa o non vuole intervenire:</p><p>- richiesta di intervento dei VV.F, i quali faranno la comunicazione al Sindaco e a cascata si arriva alla stessa ordinanza</p><p></p><p></p><p>Saluti Marco <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /> <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Marco Costa, post: 29738, member: 11545"] Salve, consiglio la lettura dei seguenti disposti ed eventuale approfondimento delle sentenze in versione integrale Codice civile art. 887 Fondi a dislivello negli abitati: se di due fondi posti negli abitati uno e' superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per interole spese id costruzione e conservazione del murodalle fondamentaall'altezza del proprio suolo, ed entrambe i proprietari devono contribuireper tutta la restante altezza. Il muro deve essere costruito per meta' sul terreno del fondo inferiore e per meta' sul terreno del fondo superiore. Corte di Cassazione, 29 ottobre 2001, n. 13406 In tema di limitazioni legali della proprietà di fondi cosiddetti a dislivello la disciplina prevista dall'art. 887 c.c. in tema di regime delle spese relative al muro di confine non trova applicazione né quando la creazione di un dislivello ex novo (ovvero l'aumento dell'originario dislivello naturale) sia opera del proprietario del fondo inferiore, incombendo su quest'ultimo, in tal caso, l'onere della realizzazione e manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata (resa maggiormente soggetta a smottamenti), né qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore, nel qual caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del relativo fondo, né quando il muro sia stato costruito dal solo proprietario del fondo inferiore, di propria autonoma iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria, o anche solo utile, per il proprio fondo, nel qual caso resta a suo carico, con l'onere della costruzione, anche quello della manutenzione del muro. L'art. 887 c.c., nel disciplinare il regime delle spese di costruzione e conservazione del muro di confine comune tra fondi a dislivello negli abitati, pone una presunzione semplice di comproprietà di detto muro, salvo il diritto degli interessati di provare con ogni mezzo (e di potere del giudice di raggiungere il relativo convincimento anche per via presuntiva) la proprietà esclusiva del muro a favore del proprietario del fondo sopraelevato o di quello sottostante, a seconda che il muro sia stato costruito interamente sul suolo di uno soltanto dei due confinanti, allo scopo, rispettivamente, di contenere il fondo sopraelevato o di realizzare una struttura necessaria o utile per il fondo a valle. Il proprietario confinante, peraltro, ove ritenuto opportuno per la tutela dei propri diritti ed interessi, potrebbe esperire le azioni giudiziali c.d. cautelari previste dalla legge, al fine di impedire che un eventuale crollo dell’edificio abbandonato coinvolga il suo immobile. Soccorre, all’uopo, il combinato disposto degli artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c., che consente il promuovimento di un giudizio di “denunzia di danno temuto”: il suddetto articolo del codice civile, infatti, prevede che “il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo”. quindi: è una situazione di pericolo quindi non bisogna aspettare che crolli. quindi la procedura potrebbe essere: - segnalazione al Tecnico Comunale per potenziale pericolo alla pubblica e/o privata incolumità - sopralluogo del tecnico Comunale che rediga un verbale e successiva Ordinanza di ripristino oppure se il tecnico non soddisfa o non vuole intervenire: - richiesta di intervento dei VV.F, i quali faranno la comunicazione al Sindaco e a cascata si arriva alla stessa ordinanza Saluti Marco ;-) ;-) [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Acqua piovana ... quanti problemi !
Alto