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Testo
<blockquote data-quote="salves" data-source="post: 86935" data-attributes="member: 33976"><p>Ciao Enrica</p><p>Per il quieto vivere ti consiglierei di proporgli di pagare solo quanto previsto nel precedente indirizzo giurisprudenziale e cioè pagare strettamenteciò che è stato deliberato nei 12 mesi antecedenti la tua compravendita o aggiudicazione all'asta.</p><p>Se inveci ti senti derubata o ritieni di non voler pagare la sentenza del Supremo Collegio, con la pronuncia n. 16920 del 21 luglio 2009 (Corte di Cassazione) ha sentenziato che le obbligazioni condominiali sono rette dal principio di parziarietà e non da quello di solidarietà.</p><p>Per il cambio dell'amministratore occorre indire un assemblea con ordine del giorno specifica del cambio amministratore ed avere le maggioranze disciplinate dall'art. 1136 del cod. civ.</p><p>Ciao salves</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="salves, post: 86935, member: 33976"] Ciao Enrica Per il quieto vivere ti consiglierei di proporgli di pagare solo quanto previsto nel precedente indirizzo giurisprudenziale e cioè pagare strettamenteciò che è stato deliberato nei 12 mesi antecedenti la tua compravendita o aggiudicazione all'asta. Se inveci ti senti derubata o ritieni di non voler pagare la sentenza del Supremo Collegio, con la pronuncia n. 16920 del 21 luglio 2009 (Corte di Cassazione) ha sentenziato che le obbligazioni condominiali sono rette dal principio di parziarietà e non da quello di solidarietà. Per il cambio dell'amministratore occorre indire un assemblea con ordine del giorno specifica del cambio amministratore ed avere le maggioranze disciplinate dall'art. 1136 del cod. civ. Ciao salves [/QUOTE]
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