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Testo
<blockquote data-quote="tovrm" data-source="post: 87286" data-attributes="member: 16904"><p>Bene il principio, ma chi lo spiega ai fornitori che devono essere pagati? Metti che il riscaldamento è centralizzato (il cliente è il condominio, non il singolo utente) e che la morosità pregressa comporta l'interruzione della fornitura di combustibilie. Che si fa, si rimane tutti al freddo d'inverno perché non ci si vuole far carico della spesa? Non credo. Si paga e poi, se del caso, ci si rivale sul condomino (o ex condomino) moroso.</p><p></p><p></p><p></p><p>Art. 63, secondo comma, disp. att. cod. civ. Chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi <strong>all’anno in corso e a quello precedente</strong>. Quindi, si può arrivare <strong>fino a 24 mesi</strong> e non solo 12.</p><p></p><p>La <strong>responsabilità </strong>tra acquirente e venditore (o esecutato, in questo caso) è <strong>solidale</strong>. Ciò vuol dire che l’amministratore potrà pretendere le quote condominiali, per l’anno nel quale è avvenuta la vendita e per quello precedente, indifferentemente, sia al venditore (o esecutato) che dall’acquirente.</p><p>Pagando, l'acquirente acquisisce titolo per rivalersi, se ne vale la pena, sul venditore (o esecutato).</p><p></p><p>La norma che prevede la solidarietà (l’art. 63, secondo comma, disp. att. c.c.) è <strong>derogabile</strong>, ossia la sua applicazione può essere esclusa da un accordo tra le parti (ovviamente, non è il caso di acquisto tramite asta giudiziaria).</p><p></p><p></p><p></p><p>Tu devi pagare questo anno ed i 12 mesi dell'esercizio precedente (dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2011) in base ai millesimi di proprietà.</p><p></p><p>Cerca di capire se non si tratti solo di un errore o se vi sia stata malafede. Tuttavia, <strong>prima di pagare</strong> e visti i precedenti, chiedi (è un tuo diritto) di poter prendere visione di tutta la documentazione a supporto delle spese rendicontate. In tal modo potrai verificare la correttezza del rendiconto e, solo allora, pagare quanto ti spetta.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tovrm, post: 87286, member: 16904"] Bene il principio, ma chi lo spiega ai fornitori che devono essere pagati? Metti che il riscaldamento è centralizzato (il cliente è il condominio, non il singolo utente) e che la morosità pregressa comporta l'interruzione della fornitura di combustibilie. Che si fa, si rimane tutti al freddo d'inverno perché non ci si vuole far carico della spesa? Non credo. Si paga e poi, se del caso, ci si rivale sul condomino (o ex condomino) moroso. Art. 63, secondo comma, disp. att. cod. civ. Chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi [B]all’anno in corso e a quello precedente[/B]. Quindi, si può arrivare [B]fino a 24 mesi[/B] e non solo 12. La [B]responsabilità [/B]tra acquirente e venditore (o esecutato, in questo caso) è [B]solidale[/B]. Ciò vuol dire che l’amministratore potrà pretendere le quote condominiali, per l’anno nel quale è avvenuta la vendita e per quello precedente, indifferentemente, sia al venditore (o esecutato) che dall’acquirente. Pagando, l'acquirente acquisisce titolo per rivalersi, se ne vale la pena, sul venditore (o esecutato). La norma che prevede la solidarietà (l’art. 63, secondo comma, disp. att. c.c.) è [B]derogabile[/B], ossia la sua applicazione può essere esclusa da un accordo tra le parti (ovviamente, non è il caso di acquisto tramite asta giudiziaria). Tu devi pagare questo anno ed i 12 mesi dell'esercizio precedente (dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2011) in base ai millesimi di proprietà. Cerca di capire se non si tratti solo di un errore o se vi sia stata malafede. Tuttavia, [B]prima di pagare[/B] e visti i precedenti, chiedi (è un tuo diritto) di poter prendere visione di tutta la documentazione a supporto delle spese rendicontate. In tal modo potrai verificare la correttezza del rendiconto e, solo allora, pagare quanto ti spetta. [/QUOTE]
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