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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 171226" data-attributes="member: 15764"><p><strong>Acconto</strong>: è un anticipo sul pagamento del prezzo dovuto, che viene consegnato per confermare la propria volontà all’acquisto (di un bene o di un servizio). Nessuna delle parti ha diritto di trattenere l’acconto, nemmeno nel caso in cui una delle due sostenga di aver subito un danno. Pertanto, l’acconto dovrà essere restituito tutte le volte che il contratto non si conclude, indipendentemente dalla responsabilità delle parti. Per avere un risarcimento, la parte danneggiata dovrà fare causa e dimostrare di aver subito un danno. </p><p><strong>Caparra confirmatoria</strong>: come l’acconto, anche la caparra confirmatoria è un anticipo sul pagamento del prezzo dovuto, che viene consegnato per confermare la propria volontà all’acquisto di un bene o di un servizio; nel caso però in cui una delle parti venga meno agli impegni presi, ha la funzione di risarcimento senza che si debba fornire la prova del danno subito. Infatti, il codice civile [1] stabilisce che in caso di inadempimento dell’acquirente (cioè di un rifiuto ad acquistare) la caparra confirmatoria versata può essere trattenuta dal venditore a risarcimento del danno subito. Se inadempiente è il venditore (perché si rifiuta di vendere), l’acquirente può richiedere la restituzione del doppio della caparra versata. L’alternativa è quella di rivolgersi al giudice per costringere la parte a rispettare l’impegno assunto. Per esempio: decido di comperare un immobile al prezzo di 100 mila euro e firmo un preliminare, versando al proprietario una caparra confirmatoria di 10 mila euro. Che cosa può accadere? 1. Al momento del rogito, rispetto il mio impegno e verso il saldo di 90 mila euro: in questo caso la caparra confirmatoria viene considerata come un acconto; 2. decido di non comprare più l’immobile e il proprietario ha il diritto di trattenersi la caparra che ho versato; 3. il venditore decide di non vendermi più l’immobile ed io ho il diritto di farmi restituire il doppio della caparra che ho versato; 4. il venditore decide di non vendermi più l’immobile, ma io decido che lo voglio acquistare comunque: mi rivolgerò al Giudice per costringere il venditore a tener fede al suo impegno. Alla luce di ciò, si deve prestare massima attenzione alla caparra confirmatoria: se viene inserita nel contratto, si deve essere sicuri di rispettare l’impegno e di poterla pagare. - See more at: <a href="http://business.laleggepertutti.it/420_acconto-o-caparra-confirmatoria-qual-e-la-differenza#sthash.BPuuzoeI.dpuf" target="_blank">http://business.laleggepertutti.it/420_acconto-o-caparra-confirmatoria-qual-e-la-differenza#sthash.BPuuzoeI.dpuf</a></p><p></p><p>In sede di stipula del contratto preliminare bisogna fare attenzione alla «qualificazione» delle somme versate. Se si versa una caparra confirmatoria, chi la riceve (ad esempio il costruttore) e in seguito si dimostra inadempiente rispetto agli obblighi assunti nel compromesso, deve restituire alla controparte (l’acquirente che intende sciogliersi dal contratto) il doppio del ricevuto. Se al contrario a rendersi inadempiente è chi ha versato la caparra, la controparte può recedere dal contratto e trattenere il ricevuto. (da il sole 24 ore)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 171226, member: 15764"] [B]Acconto[/B]: è un anticipo sul pagamento del prezzo dovuto, che viene consegnato per confermare la propria volontà all’acquisto (di un bene o di un servizio). Nessuna delle parti ha diritto di trattenere l’acconto, nemmeno nel caso in cui una delle due sostenga di aver subito un danno. Pertanto, l’acconto dovrà essere restituito tutte le volte che il contratto non si conclude, indipendentemente dalla responsabilità delle parti. Per avere un risarcimento, la parte danneggiata dovrà fare causa e dimostrare di aver subito un danno. [B]Caparra confirmatoria[/B]: come l’acconto, anche la caparra confirmatoria è un anticipo sul pagamento del prezzo dovuto, che viene consegnato per confermare la propria volontà all’acquisto di un bene o di un servizio; nel caso però in cui una delle parti venga meno agli impegni presi, ha la funzione di risarcimento senza che si debba fornire la prova del danno subito. Infatti, il codice civile [1] stabilisce che in caso di inadempimento dell’acquirente (cioè di un rifiuto ad acquistare) la caparra confirmatoria versata può essere trattenuta dal venditore a risarcimento del danno subito. Se inadempiente è il venditore (perché si rifiuta di vendere), l’acquirente può richiedere la restituzione del doppio della caparra versata. L’alternativa è quella di rivolgersi al giudice per costringere la parte a rispettare l’impegno assunto. Per esempio: decido di comperare un immobile al prezzo di 100 mila euro e firmo un preliminare, versando al proprietario una caparra confirmatoria di 10 mila euro. Che cosa può accadere? 1. Al momento del rogito, rispetto il mio impegno e verso il saldo di 90 mila euro: in questo caso la caparra confirmatoria viene considerata come un acconto; 2. decido di non comprare più l’immobile e il proprietario ha il diritto di trattenersi la caparra che ho versato; 3. il venditore decide di non vendermi più l’immobile ed io ho il diritto di farmi restituire il doppio della caparra che ho versato; 4. il venditore decide di non vendermi più l’immobile, ma io decido che lo voglio acquistare comunque: mi rivolgerò al Giudice per costringere il venditore a tener fede al suo impegno. Alla luce di ciò, si deve prestare massima attenzione alla caparra confirmatoria: se viene inserita nel contratto, si deve essere sicuri di rispettare l’impegno e di poterla pagare. - See more at: [url]http://business.laleggepertutti.it/420_acconto-o-caparra-confirmatoria-qual-e-la-differenza#sthash.BPuuzoeI.dpuf[/url] In sede di stipula del contratto preliminare bisogna fare attenzione alla «qualificazione» delle somme versate. Se si versa una caparra confirmatoria, chi la riceve (ad esempio il costruttore) e in seguito si dimostra inadempiente rispetto agli obblighi assunti nel compromesso, deve restituire alla controparte (l’acquirente che intende sciogliersi dal contratto) il doppio del ricevuto. Se al contrario a rendersi inadempiente è chi ha versato la caparra, la controparte può recedere dal contratto e trattenere il ricevuto. (da il sole 24 ore) [/QUOTE]
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