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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 322860" data-attributes="member: 15253"><p>Il diritto di prelazione, se non previsto contrattualmente, è riconosciuto al conduttore solamente nel caso previsto dall'art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 431/1998. E cioè quando il locatore si avvale della facoltà di diniego del rinnovo del contratto <u>alla sua prima scadenza</u>, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, perché il locatore intende vendere l'immobile a terzi. Ma il locatore non deve avere la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione, altrimenti non ha la facoltà di diniego del rinnovo del contratto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 322860, member: 15253"] Il diritto di prelazione, se non previsto contrattualmente, è riconosciuto al conduttore solamente nel caso previsto dall'art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 431/1998. E cioè quando il locatore si avvale della facoltà di diniego del rinnovo del contratto [U]alla sua prima scadenza[/U], dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, perché il locatore intende vendere l'immobile a terzi. Ma il locatore non deve avere la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione, altrimenti non ha la facoltà di diniego del rinnovo del contratto. [/QUOTE]
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