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Acquisto casa : come tutelarmi?
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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 135421"><p>Dipende.... a chi erano intestate le utenze al proprietario o all'inquilino? se erano intestate al proprietario (improbabile), se le </p><p>deve pagare lui, se erano intestate all'inquilino, l'ente non può in alcun modo rifarsi su di te, ma rincorrere il diretto interessato fino a quando non sarà pagato. La loro minaccia di non aprirti una nuova utenza (e questo mi fa ben sperare sul fatto che fosse intestato tutto all'inquilino) è una minaccia a vuoto. Tu non hai alcuna responsabilità per quello che l'inquilino ha fatto o non ha fatto a suo nome.</p><p></p><p>Se tra le cose non pagate c'è anche il condominio....quello lo dovrai pagare tu....sei tu che ne rispondi...</p><p>L’acquirente di una unità immobiliare, inserita in un condominio risponde solamente delle spese condominiali sorte in epoca successiva all’acquisto, e ha diritto di rivalersi nei confronti del vecchio proprietario per i debiti accumulati in epoca precedente. In questo caso vale infatti il principio generale della personalità delle obbligazioni, e non quello dell’ambulatorietà passiva, come di norma nell’art. 63, att. C.C.. Cassazione Sez. III n. 1956 del 22/02/2000.</p><p>saluti</p><p>jerry48</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 135421"] Dipende.... a chi erano intestate le utenze al proprietario o all'inquilino? se erano intestate al proprietario (improbabile), se le deve pagare lui, se erano intestate all'inquilino, l'ente non può in alcun modo rifarsi su di te, ma rincorrere il diretto interessato fino a quando non sarà pagato. La loro minaccia di non aprirti una nuova utenza (e questo mi fa ben sperare sul fatto che fosse intestato tutto all'inquilino) è una minaccia a vuoto. Tu non hai alcuna responsabilità per quello che l'inquilino ha fatto o non ha fatto a suo nome. Se tra le cose non pagate c'è anche il condominio....quello lo dovrai pagare tu....sei tu che ne rispondi... L’acquirente di una unità immobiliare, inserita in un condominio risponde solamente delle spese condominiali sorte in epoca successiva all’acquisto, e ha diritto di rivalersi nei confronti del vecchio proprietario per i debiti accumulati in epoca precedente. In questo caso vale infatti il principio generale della personalità delle obbligazioni, e non quello dell’ambulatorietà passiva, come di norma nell’art. 63, att. C.C.. Cassazione Sez. III n. 1956 del 22/02/2000. saluti jerry48 [/QUOTE]
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