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Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
Acquisto casa e terreno su questo scopro esserci usucapione
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<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 369719" data-attributes="member: 46111"><p>Io non sarei di tale avviso...l'usucapente può agire "di rimessa".</p><p>Sono almeno 20 anni che utilizza tale area (che non gli appartiene) ...e nulla gli impedisce di farlo ancora.</p><p>Se la nuova proprietaria tentasse di impedirlo (magari recintando o comunque con azione di "forza" impedisse il protrarsi dell'uso) si ritroverebbe con una causa da cui uscirebbe con le "ossa rotte" ....ed invece di incassare 100 Euro dovrebbe ripagare tutte le spese processuali comprese quelle legali di controparte.</p><p></p><p></p><p></p><p>Non prorpio.</p><p>L'usucapione si perfeziona <em>ex lege </em>e non necessità di alcuna "ratifica" da parte di un Giudice.</p><p>Tal cosa si rende necessaria unicamente qualora si voglia vendere il bene usucapito...o il vecchio proprietario metta in atto azioni volte a togliere il possesso.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Non ho tempo e voglia di spiegare tutto in termini comprensibili ...visto che già si trova in rete chi l'ha fatto egregiamente:</p><p></p><p>[URL unfurl="true"]https://www.consulenzalegaleitalia.it/usucapione/#dimostrazione[/URL]</p><p></p><p></p><p><span style="font-size: 22px"><strong><em>Accertamento dell’usucapione, trascrizione ed acquisto di bene usucapito</em></strong></span></p><p><em>Come già chiarito poc’anzi, l<strong>’acquisto di un diritto mediante usucapione è a titolo originario e non derivativo.</strong> Si tratta dunque di un <strong>diritto nascente <em>ex novo</em></strong>. Non c’è alcuna correlazione né derivazione con i precedenti titolari <strong><span style="font-size: 18px">e non c’è necessità dell’intervento di un giudice o di un notaio. La legge infatti prevede che la proprietà si acquisti con il solo decorso di un termine in cui vi sia stato un possesso continuo ed ininterrotto di un bene. </span></strong>Tale modalità di acquisto non è tuttavia esente da problemi inerenti alla circolabilità dei diritti, soprattutto se immobiliari, che ne sono oggetto.</em></p><p><em></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 369719, member: 46111"] Io non sarei di tale avviso...l'usucapente può agire "di rimessa". Sono almeno 20 anni che utilizza tale area (che non gli appartiene) ...e nulla gli impedisce di farlo ancora. Se la nuova proprietaria tentasse di impedirlo (magari recintando o comunque con azione di "forza" impedisse il protrarsi dell'uso) si ritroverebbe con una causa da cui uscirebbe con le "ossa rotte" ....ed invece di incassare 100 Euro dovrebbe ripagare tutte le spese processuali comprese quelle legali di controparte. Non prorpio. L'usucapione si perfeziona [I]ex lege [/I]e non necessità di alcuna "ratifica" da parte di un Giudice. Tal cosa si rende necessaria unicamente qualora si voglia vendere il bene usucapito...o il vecchio proprietario metta in atto azioni volte a togliere il possesso. Non ho tempo e voglia di spiegare tutto in termini comprensibili ...visto che già si trova in rete chi l'ha fatto egregiamente: [URL unfurl="true"]https://www.consulenzalegaleitalia.it/usucapione/#dimostrazione[/URL] [SIZE=6][B][I]Accertamento dell’usucapione, trascrizione ed acquisto di bene usucapito[/I][/B][/SIZE] [I]Come già chiarito poc’anzi, l[B]’acquisto di un diritto mediante usucapione è a titolo originario e non derivativo.[/B] Si tratta dunque di un [B]diritto nascente [I]ex novo[/I][/B]. Non c’è alcuna correlazione né derivazione con i precedenti titolari [B][SIZE=5]e non c’è necessità dell’intervento di un giudice o di un notaio. La legge infatti prevede che la proprietà si acquisti con il solo decorso di un termine in cui vi sia stato un possesso continuo ed ininterrotto di un bene. [/SIZE][/B]Tale modalità di acquisto non è tuttavia esente da problemi inerenti alla circolabilità dei diritti, soprattutto se immobiliari, che ne sono oggetto. [/I] [/QUOTE]
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