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<blockquote data-quote="raflomb" data-source="post: 41338" data-attributes="member: 13295"><p>Quando jorigjin parla di 3 anni si riferisce al fatto che l'A.E. può effettuare gli accertamenti entro detto termine, e ove riscontri l'insussistenza o il venir meno dei requisiti per accedere alle agevolazioni prima casa potrà applicare le maggiori imposte:</p><p>In materia di imposta di registro sono state segnalate divergenze di vedute in ordine al termine entro il quale gli uffici possono verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare delle agevolazioni fiscali c.d. “prima casa”. L’alternativa è tra il termine previsto dall’articolo 74, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (ora articolo 76, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, di seguito “testo unico”), secondo cui “l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni”, e quello di cui all’articolo 76 del citato DPR n. 634 del 1972 (ora articolo 78 del testo unico), in base al quale “il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni”.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="raflomb, post: 41338, member: 13295"] Quando jorigjin parla di 3 anni si riferisce al fatto che l'A.E. può effettuare gli accertamenti entro detto termine, e ove riscontri l'insussistenza o il venir meno dei requisiti per accedere alle agevolazioni prima casa potrà applicare le maggiori imposte: In materia di imposta di registro sono state segnalate divergenze di vedute in ordine al termine entro il quale gli uffici possono verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare delle agevolazioni fiscali c.d. “prima casa”. L’alternativa è tra il termine previsto dall’articolo 74, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (ora articolo 76, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, di seguito “testo unico”), secondo cui “l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni”, e quello di cui all’articolo 76 del citato DPR n. 634 del 1972 (ora articolo 78 del testo unico), in base al quale “il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni”. [/QUOTE]
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