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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 254732"><p>Attenzione a non confondere gli istituti! La dispensa da Collazione ex art.737 Cc ha anche come effetto <strong>solo indiretto </strong>e <strong>non certo </strong>(tal effetto potrà anche mancare nonostante la dispensa operata) quello di <strong>attribuire la disponibile </strong>al donatario. La finalità della dispensa <strong>da collazione </strong>è altra: non riversare in asse il bene, ma ciò non significa che lo si potrà di certo trattenere </p><p>Al contrario, se l'intenzione fosse quella di attribuire la disponibile al donatario, si dovrà utilizzare la figura prevista dall'art.564 3° comma <strong>dispensa imputazione ex sé </strong>(solo in tal modo si sarà certi che la propria disponibile sia attribuita al donatario).</p><p>Stante il silenzio della legge in tal senso è essenziale la volontà del donante: praticabile una dispensa <strong>parziale </strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 254732"] Attenzione a non confondere gli istituti! La dispensa da Collazione ex art.737 Cc ha anche come effetto [B]solo indiretto [/B]e [B]non certo [/B](tal effetto potrà anche mancare nonostante la dispensa operata) quello di [B]attribuire la disponibile [/B]al donatario. La finalità della dispensa [B]da collazione [/B]è altra: non riversare in asse il bene, ma ciò non significa che lo si potrà di certo trattenere Al contrario, se l'intenzione fosse quella di attribuire la disponibile al donatario, si dovrà utilizzare la figura prevista dall'art.564 3° comma [B]dispensa imputazione ex sé [/B](solo in tal modo si sarà certi che la propria disponibile sia attribuita al donatario). Stante il silenzio della legge in tal senso è essenziale la volontà del donante: praticabile una dispensa [B]parziale [/B] [/QUOTE]
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