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Acquisto di immobile ad Asta giudiziaria, quanti anni di debito condominiale è a carico dell' acqure
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<blockquote data-quote="nicoz" data-source="post: 53113" data-attributes="member: 19651"><p>ciao<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p><p></p><p>L’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, al 2° comma stabilisce che, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato in solido con il precedente condomino, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.</p><p>Detta norma è stata dettata a maggior garanzia degli interessi del condominio istituendo un vincolo solidale tra venditore ed acquirente dell’immobile.</p><p>Inoltre, il richiamo all’anno si deve intendere riferito all’anno di gestione e non a quello solare. Quindi nel caso in cui un condomino trasferisca la proprietà del suo immobile, l’acquirente subentra nel suo dante causa, sia negli obblighi relativi a spese successive al suo ingresso, sia in solido con l’alienante negli obblighi relativi a spese e contributi dell’anno in corso e di quello precedente.</p><p>Rispetto ai terzi il successore a titolo particolare si pone in una situazione di diritto – dovere, per cui gli sono trasferiti nella sua persona tutti i diritti (godimento e disponibilità della cosa) che i terzi devono rispettare, ma nel contempo gli sono trasferiti tutti gli oneri ob rem in favore dei terzi. In particolare l’obbligo dell’acquirente, di una unità immobiliare, sussiste anche relativamente alle spese scaturenti da una delibera recedente all’acquisto della sua unità.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>ciao<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="nicoz, post: 53113, member: 19651"] ciao;-) L’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, al 2° comma stabilisce che, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato in solido con il precedente condomino, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Detta norma è stata dettata a maggior garanzia degli interessi del condominio istituendo un vincolo solidale tra venditore ed acquirente dell’immobile. Inoltre, il richiamo all’anno si deve intendere riferito all’anno di gestione e non a quello solare. Quindi nel caso in cui un condomino trasferisca la proprietà del suo immobile, l’acquirente subentra nel suo dante causa, sia negli obblighi relativi a spese successive al suo ingresso, sia in solido con l’alienante negli obblighi relativi a spese e contributi dell’anno in corso e di quello precedente. Rispetto ai terzi il successore a titolo particolare si pone in una situazione di diritto – dovere, per cui gli sono trasferiti nella sua persona tutti i diritti (godimento e disponibilità della cosa) che i terzi devono rispettare, ma nel contempo gli sono trasferiti tutti gli oneri ob rem in favore dei terzi. In particolare l’obbligo dell’acquirente, di una unità immobiliare, sussiste anche relativamente alle spese scaturenti da una delibera recedente all’acquisto della sua unità. ciao;-) [/QUOTE]
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