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Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 112471" data-attributes="member: 17237"><p>Dipende se l'hai acquistato come persona fisica o come azienda.</p><p>Nel primo caso è come dici tu. La plusvalenza per la rivendita entro il 5° anno va dichiarata e va a reddito, dopo il 5° anno invece non devi dichiarare nulla.</p><p>L'articolo 67 del Testo Unico sulle Imposte sul Reddito (Tuir) dice che sono tassate <em>"le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari".</em></p><p>L'art. 68 comma 1, del Tuir descrive le modalità di accertamento della plusvalenza imponibile, che si calcola sulla base della differenza tra corrispettivo incassato e costo d'acquisizione. A quest’ultimo devono essere aggiunti i costi inerenti deducibili, correttamente documentati.</p><p>Sul fatto di dichiarare un determinato importo, diverso da quello effettivamente percepito, c'è il problema che oggi tutti le transazioni bancarie sono tracciate per cui il fisco ci mette poco ad accertare che uno abbia incassato un assegno o un bonifico a fronte di una vendita per un totale di ... mentre ha dichiarato un importo diverso.</p><p>Il rischio è elevato.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 112471, member: 17237"] Dipende se l'hai acquistato come persona fisica o come azienda. Nel primo caso è come dici tu. La plusvalenza per la rivendita entro il 5° anno va dichiarata e va a reddito, dopo il 5° anno invece non devi dichiarare nulla. L'articolo 67 del Testo Unico sulle Imposte sul Reddito (Tuir) dice che sono tassate [I]"le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari".[/I] L'art. 68 comma 1, del Tuir descrive le modalità di accertamento della plusvalenza imponibile, che si calcola sulla base della differenza tra corrispettivo incassato e costo d'acquisizione. A quest’ultimo devono essere aggiunti i costi inerenti deducibili, correttamente documentati. Sul fatto di dichiarare un determinato importo, diverso da quello effettivamente percepito, c'è il problema che oggi tutti le transazioni bancarie sono tracciate per cui il fisco ci mette poco ad accertare che uno abbia incassato un assegno o un bonifico a fronte di una vendita per un totale di ... mentre ha dichiarato un importo diverso. Il rischio è elevato. [/QUOTE]
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