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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 305136" data-attributes="member: 15764"><p>innanzitutto devi pretendere dalla parte venditrice il saldo di tutte le quote a carico della proprietà dell'appartamento relative sia alla gestione ordinaria che alle spese deliberate per lavori straordinari.</p><p>"Poi la recente legge sul condominio impone agli ammistratori di dare il via ai lavori alla azienda scelta per eseguire i lavori solo dopo aver accumulato in un apposito fondo la somma deliberata.</p><p>"<em>Il vecchio testo dell'art. 1135 n. 4 c.c. affermava che l'assemblea provvede a decidere sulle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.</em></p><p><em>Il nuovo testo, invece, afferma che l'assemblea dei condomini deve provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori.</em></p><p><em>S'inserisce nel testo il riferimento alle innovazioni, ma soprattutto si specifica che la costituzione di un fondo speciale di pari importo all'ammontare dei lavori dev'essere obbligatoria.</em></p><p><em>Il costo (preventivato) dei lavori ammonta a 100.000 euro?</em></p><p><em>L' assemblea condominiale deve costituire un fondo speciale di pari importo.</em>"</p><p>questo significa che se il fondo non copre interamente l'importo deliberato l'amministratore è autorizzato a decidere con il titolare della impresa quali lavori potranno essere fatti con i soldi disponibili. Si potrebbe aggirare temporaneamente l'ostacolo pagando un anticipo per l'acquisto dei materiali e concordando con l'impresa il pagamento dilazionato in funzione dello Stato di Avanzamento Lavori, certificato dal Direttore dei Lavori (persona incaricata dal condominio di verificare che i lavori siano eseguiti come da Capitolato Lavori accettato dalla Impresa). ciò consente all'impresa di non continuare il lavoro se non pagata.</p><p>Nel tuo caso mi sembra che se i lavori sono stati deliberati dopo l'entrata in vigore della Legge 220/2012 l'amministratore abbia sbagliato, come l'impresario, a dare il via ai lavori se non c'era la copertura finanziaria nel fondo appositamente creato.</p><p>Chi ha fatto i lavori accettando il pagamento dilazionato si assume il rischio di dover ricorrere all'autorità giudiziaria per essere pagato.</p><p>Se la copertura del fondo non raggiunge la copertura per colpa di più condòmini morosi, l'amministratore deve procedere nei confronti dei morosi per ottenere quanto dovuto (cioè procedere per un Decreto Ingiuntivo) oppure deve comunicare all'impresa i nomi e gli importi dei condòmini morosi per consentire all'impresa creditrice di chiedere direttamente i soldi ai morosi.</p><p></p><p>Poi leggi qua.</p><p>ttps://<a href="http://www.danea.it/blog/condomini-morosi/" target="_blank">www.danea.it/blog/condomini-morosi/</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 305136, member: 15764"] innanzitutto devi pretendere dalla parte venditrice il saldo di tutte le quote a carico della proprietà dell'appartamento relative sia alla gestione ordinaria che alle spese deliberate per lavori straordinari. "Poi la recente legge sul condominio impone agli ammistratori di dare il via ai lavori alla azienda scelta per eseguire i lavori solo dopo aver accumulato in un apposito fondo la somma deliberata. "[I]Il vecchio testo dell'art. 1135 n. 4 c.c. affermava che l'assemblea provvede a decidere sulle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale. Il nuovo testo, invece, afferma che l'assemblea dei condomini deve provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori. S'inserisce nel testo il riferimento alle innovazioni, ma soprattutto si specifica che la costituzione di un fondo speciale di pari importo all'ammontare dei lavori dev'essere obbligatoria. Il costo (preventivato) dei lavori ammonta a 100.000 euro? L' assemblea condominiale deve costituire un fondo speciale di pari importo.[/I]" questo significa che se il fondo non copre interamente l'importo deliberato l'amministratore è autorizzato a decidere con il titolare della impresa quali lavori potranno essere fatti con i soldi disponibili. Si potrebbe aggirare temporaneamente l'ostacolo pagando un anticipo per l'acquisto dei materiali e concordando con l'impresa il pagamento dilazionato in funzione dello Stato di Avanzamento Lavori, certificato dal Direttore dei Lavori (persona incaricata dal condominio di verificare che i lavori siano eseguiti come da Capitolato Lavori accettato dalla Impresa). ciò consente all'impresa di non continuare il lavoro se non pagata. Nel tuo caso mi sembra che se i lavori sono stati deliberati dopo l'entrata in vigore della Legge 220/2012 l'amministratore abbia sbagliato, come l'impresario, a dare il via ai lavori se non c'era la copertura finanziaria nel fondo appositamente creato. Chi ha fatto i lavori accettando il pagamento dilazionato si assume il rischio di dover ricorrere all'autorità giudiziaria per essere pagato. Se la copertura del fondo non raggiunge la copertura per colpa di più condòmini morosi, l'amministratore deve procedere nei confronti dei morosi per ottenere quanto dovuto (cioè procedere per un Decreto Ingiuntivo) oppure deve comunicare all'impresa i nomi e gli importi dei condòmini morosi per consentire all'impresa creditrice di chiedere direttamente i soldi ai morosi. Poi leggi qua. ttps://[URL="http://www.danea.it/blog/condomini-morosi/"]www.danea.it/blog/condomini-morosi/[/URL] [/QUOTE]
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