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Locazione, Affitto e Sfratto
Acquisto immobile locato 4+4 (come evitare prelazione)
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Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 85318" data-attributes="member: 17237"><p>Giusto.</p><p></p><p>Legge 431/98 art. 3 (disdetta del contratto da parte del locatore).</p><p></p><p>1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:</p><p>a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o <strong>dei parenti entro il secondo grado</strong>;</p><p>............... omissis ..............</p><p>g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. <strong>In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.</strong></p><p></p><p>A proposito ... per "nipote", se è nipote di nonno è di secondo grado, altrimenti se è nipote di zio è di terzo grado, quindi non rientra nel punto "a".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 85318, member: 17237"] Giusto. Legge 431/98 art. 3 (disdetta del contratto da parte del locatore). 1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o [B]dei parenti entro il secondo grado[/B]; ............... omissis .............. g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. [B]In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.[/B] A proposito ... per "nipote", se è nipote di nonno è di secondo grado, altrimenti se è nipote di zio è di terzo grado, quindi non rientra nel punto "a". [/QUOTE]
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