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Testo
<blockquote data-quote="User_29045" data-source="post: 346729"><p>Attenzione, "i debiti seguono l'immobile". Chiara78 quando si ritrova proprietaria, verrà stalkerata dall'amministratore finché non paga tutto il pregresso. L'unico diritto che avrà Chiara78 sarà quello di... pagare, e di RIVALERSI sul venditore, che in atto avrà SENZ'ALTRO dichiarato che non esistono conti in sospeso con l'Amministrazione Condominiale, e magari anche che non ci sono contenziosi in essere con terzi e/o confinanti. Pur di vendere, dichiarerebbero anche che la loro mamma ha tre gambe.</p><p></p><p><a href="https://www.studiocataldi.it/condominio/decreto-ingiuntivo-contro-condomino.asp" target="_blank">decreto ingiuntivo contro condomino</a></p><p></p><p>copio e incollo:</p><p>"</p><p>Ciò significa che <strong>i debiti relativi all’immobile si trasferiscono in capo al titolare del diritto reale sul bene <em>de quo</em>.</strong><u> In poche parole, chi acquista compra anche i debiti. </u>Questo principio, oramai consolidato nella giurisprudenza della Cassazione, è stato recentemente ribadito dagli stessi Giudici di legittimità, secondo i quali "<em>lo status di condomino spetta all’acquirente e</em> <em>[…]consegue che se il condomino alienante non è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione l'art. 63 comma 1</em>" (così Cass. n. 23345 del 2008)<em>.</em></p><p>Ricapitolando è possibile affermare quanto segue: ogni amministratore di condominio - dopo aver messo in mora il condominio con raccomandata a.r. (<em>come detto sopra questa fase non è obbligatoria</em>) – potrà, sulla base dell’ultimo piano di riparto approvato, ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento (immediatamente esecutivo) contro il condomino (cioè il proprietario dell’appartamento)."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_29045, post: 346729"] Attenzione, "i debiti seguono l'immobile". Chiara78 quando si ritrova proprietaria, verrà stalkerata dall'amministratore finché non paga tutto il pregresso. L'unico diritto che avrà Chiara78 sarà quello di... pagare, e di RIVALERSI sul venditore, che in atto avrà SENZ'ALTRO dichiarato che non esistono conti in sospeso con l'Amministrazione Condominiale, e magari anche che non ci sono contenziosi in essere con terzi e/o confinanti. Pur di vendere, dichiarerebbero anche che la loro mamma ha tre gambe. [URL='https://www.studiocataldi.it/condominio/decreto-ingiuntivo-contro-condomino.asp']decreto ingiuntivo contro condomino[/URL] copio e incollo: " Ciò significa che [B]i debiti relativi all’immobile si trasferiscono in capo al titolare del diritto reale sul bene [I]de quo[/I].[/B][U] In poche parole, chi acquista compra anche i debiti. [/U]Questo principio, oramai consolidato nella giurisprudenza della Cassazione, è stato recentemente ribadito dagli stessi Giudici di legittimità, secondo i quali "[I]lo status di condomino spetta all’acquirente e[/I] [I][…]consegue che se il condomino alienante non è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione l'art. 63 comma 1[/I]" (così Cass. n. 23345 del 2008)[I].[/I] Ricapitolando è possibile affermare quanto segue: ogni amministratore di condominio - dopo aver messo in mora il condominio con raccomandata a.r. ([I]come detto sopra questa fase non è obbligatoria[/I]) – potrà, sulla base dell’ultimo piano di riparto approvato, ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento (immediatamente esecutivo) contro il condomino (cioè il proprietario dell’appartamento)." [/QUOTE]
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