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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 450352" data-attributes="member: 15253"><p>Il diritto di prelazione non è normativamente previsto, in favore del conduttore in assoluto, in quanto conduttore, ma solo nella limitata ipotesi prevista dall'art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 431/1998, cioè quando il locatore gli abbia intimato disdetta per la prima scadenza contrattuale, comunicandogli di voler cedere la proprietà a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.</p><p>Oppure (ipotesi improbabile) quando il diritto è stato pattuito nel contratto di locazione o in un contratto autonomo (prelazione volontaria).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 450352, member: 15253"] Il diritto di prelazione non è normativamente previsto, in favore del conduttore in assoluto, in quanto conduttore, ma solo nella limitata ipotesi prevista dall'art. 3, comma 1, lett. g) della legge n. 431/1998, cioè quando il locatore gli abbia intimato disdetta per la prima scadenza contrattuale, comunicandogli di voler cedere la proprietà a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Oppure (ipotesi improbabile) quando il diritto è stato pattuito nel contratto di locazione o in un contratto autonomo (prelazione volontaria). [/QUOTE]
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