Prima del 31 dicembre 1998 – data di entrata in vigore della legge 431/98 – vigeva, nelle locazioni abitative, l’articolo 24 legge 392/78, per il quale, a partire dal secondo anno di locazione, il canone poteva essere aggiornato annualmente del 75% dell’indice Istat. A seguito dell’abrogazione dell’articolo 24, legge 392/78 – a opera dell’articolo 14, comma 4, legge 431/98 – nelle locazioni abitative cosiddette libere — stipulate a norma dell’articolo 2, comma 1, legge 431/98 (durata 4 anni + 4) — le parti possono definire liberamente la percentuale di aggiornamento del canone e, dunque, anche il 100% della variazione Istat.
ADEGUAMENTO ISTAT LIBERO NEI CONTRATTI «4 PIÙ 4»
+
Per le locazioni commerciali, dalla L. 392/78 :
32. Aggiornamento del canone.
Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.
Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale.