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Testo
<blockquote data-quote="toto.s" data-source="post: 237034" data-attributes="member: 46741"><p>Nel processo esecutivo, l'esito positivo della vendita si realizza con l'<strong>aggiudicazione definitiva dell'immobile</strong>, la quale attribuisce all'aggiudicatario il <strong>diritto al trasferimento del bene</strong>. </p><p>Il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato contiene, infatti, <strong>ex art. 586 c.p.c.</strong>, anche l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto, costituendo titolo per la trascrizione della vendita e <a href="http://www.studiocataldi.it/guide_legali/procedura-civile/Il-titolo-esecutivo.asp" target="_blank">titolo esecutivo</a> per il rilascio. </p><p><strong>Ex art. 560, terzo comma, c.p.c.,</strong> inoltre, il giudice dell'esecuzione dispone "<em>con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile</em>". </p><p>Il provvedimento, secondo il comma 4, costituisce <strong><a href="http://www.studiocataldi.it/guide_legali/procedura-civile/Il-titolo-esecutivo.asp" target="_blank">titolo esecutivo</a> per il rilascio </strong>ed è eseguito, a cura del custode, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, se questi non lo esentano. </p><p><em>Ratio </em>delle disposizioni menzionate (novellate dal d.l. n. 35/2005 e dalla l. n. 263/2005) è quella di <strong>garantire all'aggiudicatario di entrare in possesso dell'immobile acquistato</strong> libero da persone o da cose al momento dell'emissione del decreto di trasferimento. </p><p>Tuttavia, nelle ipotesi, non infrequenti nella prassi, in cui l'<strong>immobile pignorato sia occupato da un terzo in forza di un <a href="http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/contratto-locazione.asp" target="_blank">contratto di locazione</a></strong>, le suddette disposizioni vanno <strong>contemperate con il diritto del conduttore a non subire pregiudizio dalla procedura esecutiva. </strong></p><p>Se, da un lato, infatti, l'<strong>art. 560 c.p.c. </strong>fa divieto al debitore e/o al terzo custode nominato, di <strong>dare in locazione l'immobile pignorato</strong>, senza autorizzazione del giudice (e, in ogni caso, in presenza di tale autorizzazione, la locazione risponderà alle sole finalità di economicità e fruttuosa gestione e conservazione della cosa pignorata), dall'altro, l'<strong>art. 2923 c.c. detta precise regole</strong> in ordine all'opponibilità alla procedura esecutiva del titolo locatizio anteriore al pignoramento. </p><p></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>L'opponibilità delle locazioni anteriori</strong></span></p><p></p><p>L'art. 2923 c.c. sancisce l'<strong>opponibilità della locazione di un immobile a chi se ne sia reso aggiudicatario</strong>, in sede di espropriazione forzata, contemperando il generale principio "<em>emptio non tollit locatum</em>" dettato per la vendita volontaria (ex artt. 1599 e 1600 c.c.) con le esigenze proprie del processo esecutivo che mira alla tutela delle ragioni e al soddisfacimento degli interessi e dei diritti dei creditori nei confronti dell'esecutato. </p><p>In ragione di tale contemperamento di interessi, ontologicamente diversi rispetto alla vendita volontaria, <strong>l'avente causa dal locatore </strong>(aggiudicatario o acquirente), <strong>è tenuto a rispettare le locazioni precedentemente stipulate </strong>dal proprietario (esecutato o suo dante causa), seppur <strong>entro i limiti dettati dall'art. 2923 c.c.</strong>, ovvero: la data certa anteriore; la trascrizione anteriore delle locazioni ultranovennali; la detenzione anteriore dell'immobile in mancanza di data certa; l'inopponibilità delle locazioni effettuate a c.d. "canone vile". </p><p></p><p></p><p>Fonte: <a href="http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/locazione-ed-espropriazione-immobiliare-opponibilita-della-locazione-all-aggiudicatario.asp#ixzz3oxN8qPHa" target="_blank">Locazione ed esecuzione immobiliare</a> </p><p>(<a href="http://www.StudioCataldi.it" target="_blank">Studio Cataldi - il Diritto Quotidiano. Notizie giuridiche, guide legali, sentenze</a> </p><p></p><p>saluti</p><p>toto.s</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="toto.s, post: 237034, member: 46741"] Nel processo esecutivo, l'esito positivo della vendita si realizza con l'[B]aggiudicazione definitiva dell'immobile[/B], la quale attribuisce all'aggiudicatario il [B]diritto al trasferimento del bene[/B]. Il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato contiene, infatti, [B]ex art. 586 c.p.c.[/B], anche l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto, costituendo titolo per la trascrizione della vendita e [URL='http://www.studiocataldi.it/guide_legali/procedura-civile/Il-titolo-esecutivo.asp']titolo esecutivo[/URL] per il rilascio. [B]Ex art. 560, terzo comma, c.p.c.,[/B] inoltre, il giudice dell'esecuzione dispone "[I]con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile[/I]". Il provvedimento, secondo il comma 4, costituisce [B][URL='http://www.studiocataldi.it/guide_legali/procedura-civile/Il-titolo-esecutivo.asp']titolo esecutivo[/URL] per il rilascio [/B]ed è eseguito, a cura del custode, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, se questi non lo esentano. [I]Ratio [/I]delle disposizioni menzionate (novellate dal d.l. n. 35/2005 e dalla l. n. 263/2005) è quella di [B]garantire all'aggiudicatario di entrare in possesso dell'immobile acquistato[/B] libero da persone o da cose al momento dell'emissione del decreto di trasferimento. Tuttavia, nelle ipotesi, non infrequenti nella prassi, in cui l'[B]immobile pignorato sia occupato da un terzo in forza di un [URL='http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/contratto-locazione.asp']contratto di locazione[/URL][/B], le suddette disposizioni vanno [B]contemperate con il diritto del conduttore a non subire pregiudizio dalla procedura esecutiva. [/B] Se, da un lato, infatti, l'[B]art. 560 c.p.c. [/B]fa divieto al debitore e/o al terzo custode nominato, di [B]dare in locazione l'immobile pignorato[/B], senza autorizzazione del giudice (e, in ogni caso, in presenza di tale autorizzazione, la locazione risponderà alle sole finalità di economicità e fruttuosa gestione e conservazione della cosa pignorata), dall'altro, l'[B]art. 2923 c.c. detta precise regole[/B] in ordine all'opponibilità alla procedura esecutiva del titolo locatizio anteriore al pignoramento. [SIZE=5][B]L'opponibilità delle locazioni anteriori[/B][/SIZE] L'art. 2923 c.c. sancisce l'[B]opponibilità della locazione di un immobile a chi se ne sia reso aggiudicatario[/B], in sede di espropriazione forzata, contemperando il generale principio "[I]emptio non tollit locatum[/I]" dettato per la vendita volontaria (ex artt. 1599 e 1600 c.c.) con le esigenze proprie del processo esecutivo che mira alla tutela delle ragioni e al soddisfacimento degli interessi e dei diritti dei creditori nei confronti dell'esecutato. In ragione di tale contemperamento di interessi, ontologicamente diversi rispetto alla vendita volontaria, [B]l'avente causa dal locatore [/B](aggiudicatario o acquirente), [B]è tenuto a rispettare le locazioni precedentemente stipulate [/B]dal proprietario (esecutato o suo dante causa), seppur [B]entro i limiti dettati dall'art. 2923 c.c.[/B], ovvero: la data certa anteriore; la trascrizione anteriore delle locazioni ultranovennali; la detenzione anteriore dell'immobile in mancanza di data certa; l'inopponibilità delle locazioni effettuate a c.d. "canone vile". Fonte: [URL='http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/locazione-ed-espropriazione-immobiliare-opponibilita-della-locazione-all-aggiudicatario.asp#ixzz3oxN8qPHa']Locazione ed esecuzione immobiliare[/URL] ([url="http://www.StudioCataldi.it"]Studio Cataldi - il Diritto Quotidiano. Notizie giuridiche, guide legali, sentenze[/url] saluti toto.s [/QUOTE]
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