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Locazione, Affitto e Sfratto
Affitti in Nero : illegittima l' auto riduzione del canone al triplo della Rendita Catastale
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 180921" data-attributes="member: 4594"><p>Il questo forum erano già state avanzate perplessità sulla legittimità della norma ; e pure si era data notizia che la Corte si sarebbe dovuta pronunciare in maniera definitiva visto che più di un tribunale avevano sollevato eccezione di incostituzionalità della norma richiamata. Ed ora la conclusione del capitolo!! </p><p>(RE) </p><p></p><p>La <strong>Corte costituzionale</strong> ha bocciato la norma sull'<strong>emersione degli affitti in nero</strong> prevista dal <strong>decreto legislativo 23/2011</strong> che istituiva il regime di cedolare secca nell'ambito del federalismo fiscale. </p><p><strong>I<span style="color: #b30000">n pratica sono state cancellate le sanzioni contro i proprietari che</span>, </strong>affittate abitazioni in nero, fossero stati denunciati dall'inquilino <span style="color: #b30000"><strong>il quale, a seguito della denuncia, avrebbe ottenuto un canone fortemente scontato</strong></span>. </p><p> </p><p>Nei fatti la Consulta ha dichiarato illegittimo l'articolo 3, commi 8 e 9 del decreto, che permetteva all'inquilino di registrare di propria iniziativa il contratto d'affitto presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, <strong>beneficiando di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale (importo che in genere è del 70-80% inferiore ai valori di mercato), con una durata di quattro anni rinnovabili di altri quattro</strong>. </p><p> </p><p>La questione di legittimità era stata sollevata in quanto la legge in questione era ritenuta <strong>lesiva della libertà contrattuale delle parti</strong>, che si vedevano imposti per legge la il contraente, la durata e il canone del contratto. </p><p> </p><p>I giudici costituzionali hanno in fatto bocciato l'articolo 3 non entrando nel merito della querelle ma imputando al Governo di aver legiferato su incarico del Parlamento ( infatti trattasi di " decreto legislativo 23/2011 alias decreto delegato ") ma travisando e andando oltre la sostanza della delega ricevuta ; per questo la ragione della bocciatura è ascrivibile ad "<strong> un difetto di delega" </strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 180921, member: 4594"] Il questo forum erano già state avanzate perplessità sulla legittimità della norma ; e pure si era data notizia che la Corte si sarebbe dovuta pronunciare in maniera definitiva visto che più di un tribunale avevano sollevato eccezione di incostituzionalità della norma richiamata. Ed ora la conclusione del capitolo!! (RE) La [B]Corte costituzionale[/B] ha bocciato la norma sull'[B]emersione degli affitti in nero[/B] prevista dal [B]decreto legislativo 23/2011[/B] che istituiva il regime di cedolare secca nell'ambito del federalismo fiscale. [B]I[COLOR=#b30000]n pratica sono state cancellate le sanzioni contro i proprietari che[/COLOR], [/B]affittate abitazioni in nero, fossero stati denunciati dall'inquilino [COLOR=#b30000][B]il quale, a seguito della denuncia, avrebbe ottenuto un canone fortemente scontato[/B][/COLOR]. Nei fatti la Consulta ha dichiarato illegittimo l'articolo 3, commi 8 e 9 del decreto, che permetteva all'inquilino di registrare di propria iniziativa il contratto d'affitto presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, [B]beneficiando di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale (importo che in genere è del 70-80% inferiore ai valori di mercato), con una durata di quattro anni rinnovabili di altri quattro[/B]. La questione di legittimità era stata sollevata in quanto la legge in questione era ritenuta [B]lesiva della libertà contrattuale delle parti[/B], che si vedevano imposti per legge la il contraente, la durata e il canone del contratto. I giudici costituzionali hanno in fatto bocciato l'articolo 3 non entrando nel merito della querelle ma imputando al Governo di aver legiferato su incarico del Parlamento ( infatti trattasi di " decreto legislativo 23/2011 alias decreto delegato ") ma travisando e andando oltre la sostanza della delega ricevuta ; per questo la ragione della bocciatura è ascrivibile ad "[B] un difetto di delega" [/B] [/QUOTE]
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