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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 391032" data-attributes="member: 15253"><p>Esistono i contratti di locazione abitativa di natura transitoria, ex art. 5, comma 1 della legge n. 431/1998, che hanno durata non superiore a diciotto mesi.</p><p>Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa e connesse allo studio, all’apprendistato e formazione professionale,</p><p>all’aggiornamento e alla ricerca di soluzioni occupazionali - <u>da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.</u></p><p>I criteri per definire i canoni sono definiti nell'art. 2 del decreto interministeriale del 16 gennaio 2017, e i contratti sono stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di contratto Allegato B a quel decreto.</p><p>I contratti devono contenere una specifica dichiarazione che individui l’esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore, tra quelle indicate nell’Accordo definito in sede locale, <u>da provare</u>, per i contratti di durata superiore a trenta giorni, con apposita</p><p>documentazione <u>da allegare al contratto</u>.</p><p>In caso di inadempimento delle modalità previste, i contratti sono ricondotti alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998 (durata di quattro anni più quattro anni).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 391032, member: 15253"] Esistono i contratti di locazione abitativa di natura transitoria, ex art. 5, comma 1 della legge n. 431/1998, che hanno durata non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa e connesse allo studio, all’apprendistato e formazione professionale, all’aggiornamento e alla ricerca di soluzioni occupazionali - [U]da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.[/U] I criteri per definire i canoni sono definiti nell'art. 2 del decreto interministeriale del 16 gennaio 2017, e i contratti sono stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di contratto Allegato B a quel decreto. I contratti devono contenere una specifica dichiarazione che individui l’esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore, tra quelle indicate nell’Accordo definito in sede locale, [U]da provare[/U], per i contratti di durata superiore a trenta giorni, con apposita documentazione [U]da allegare al contratto[/U]. In caso di inadempimento delle modalità previste, i contratti sono ricondotti alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998 (durata di quattro anni più quattro anni). [/QUOTE]
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