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Locazione, Affitto e Sfratto
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Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 155907" data-attributes="member: 17237"><p><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'arial'">Il tuo avvocato ha ragione, sono accuse campate in aria e facilmente smontabili. Però, se io fossi il tuo avvocato, mi premunirei intentando loro da subito una causa per non aver rispettato le clausole contrattuali (lavori non autorizzati e oltretutto non consoni, visto che non si può "togliere" un bidet dal bagno - cauzione non fornita - comportamento molesto ecc...), chiedendo il ripristino immediato dei locali al loro stato originario oppure il risarcimento dei danni, nonché la risoluzione immediata del contratto.</span></span></span></span></p><p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'arial'">Se poi non pagano parzialmente o totalmente il canone e/o le spese si può pure intentar loro una causa di sfratto.</span></span></span></p><p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'arial'">In quanto alla disdetta del rinnovo alla prima scadenza, se la motivazione ricade tra quelle previste al comma 1 dell'Art. 3 della Legge 431/98 e se i termini di preavviso sono stati rispettati, essi non hanno alcun appiglio per non rilasciare i locali. Ovvio che se non lo faranno bisognerà far loro una causa e attendere che il giudice emani il decreto di sfratto.</span></span></span></p><p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'arial'">Le motivazioni sono queste:</span></span></span></p><p><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'arial'">1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:</span></span></span></span></span></p><p><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'arial'"><em>a)</em> quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;</span></span></span></span></span></p><p><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'arial'"><em>b)</em> quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;</span></span></span></span></span></p><p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"> <em>c)</em> quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;</span></span></p><p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"> <em>d)</em> quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;</span></span></p><p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"> <em>e)</em> quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;</span></span></p><p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"> <em>f)</em> quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;</span></span></p><p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"> <em>g) </em>quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.</span></span></p><p> <span style="color: #000000"></span></p><p> <span style="color: #000000"></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 155907, member: 17237"] [FONT=Arial][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=arial]Il tuo avvocato ha ragione, sono accuse campate in aria e facilmente smontabili. Però, se io fossi il tuo avvocato, mi premunirei intentando loro da subito una causa per non aver rispettato le clausole contrattuali (lavori non autorizzati e oltretutto non consoni, visto che non si può "togliere" un bidet dal bagno - cauzione non fornita - comportamento molesto ecc...), chiedendo il ripristino immediato dei locali al loro stato originario oppure il risarcimento dei danni, nonché la risoluzione immediata del contratto.[/FONT][/SIZE][/COLOR][/FONT] [COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=arial]Se poi non pagano parzialmente o totalmente il canone e/o le spese si può pure intentar loro una causa di sfratto.[/FONT][/SIZE][/COLOR] [COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=arial]In quanto alla disdetta del rinnovo alla prima scadenza, se la motivazione ricade tra quelle previste al comma 1 dell'Art. 3 della Legge 431/98 e se i termini di preavviso sono stati rispettati, essi non hanno alcun appiglio per non rilasciare i locali. Ovvio che se non lo faranno bisognerà far loro una causa e attendere che il giudice emani il decreto di sfratto.[/FONT][/SIZE][/COLOR] [COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=arial]Le motivazioni sono queste:[/FONT][/SIZE][/COLOR] [COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=arial]1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=arial][I]a)[/I] quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=arial][I]b)[/I] quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;[/FONT][/SIZE][/COLOR][/FONT] [SIZE=3] [I]c)[/I] quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;[/SIZE] [SIZE=3] [I]d)[/I] quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;[/SIZE] [SIZE=3] [I]e)[/I] quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;[/SIZE] [SIZE=3] [I]f)[/I] quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;[/SIZE] [SIZE=3] [I]g) [/I]quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.[/SIZE] [SIZE=3] [/SIZE] [SIZE=3] [/SIZE][/COLOR] [/QUOTE]
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