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Testo
<blockquote data-quote="britallico2" data-source="post: 89004"><p>Dario, io un occasione cosi' per andare a tastare le acque in questura non me la facevo passare, e' un pretesto per toccare con mano e sentire con le proprie orecchie, poi si scoprono sempre tante cose aggiuntive, comunque mi ci sto interessando anche io a questa cosa e allego una direttiva, (trovata <a href="http://www.immobilio.it/threads/tasse-sullaffitto-case-vacanza.11859/" target="_blank">qui</a>)</p><p></p><p>Decreto legge 21.03.1978, n. 59, conv. in legge 18.05.1978, n. 191</p><p> Articolo 12 - Comunicazioni del locatario di immobili</p><p></p><p> "Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo</p><p> superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di</p><p> comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna</p><p> dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della</p><p> persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di</p><p> riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato."</p><p></p><p> "ATTENZIONE: la cessione di fabbricato va presentata in caso di</p><p> compravendita o locazione di immobile o comunque la cessione del</p><p> godimento dell’immobile per un tempo superiore a un mese (NON VA</p><p> PRESENTATA PER UTILIZZO PER UN TEMPO INFERIORE A UN MESE)."</p><p></p><p> "Se il fabbricato viene ceduto a cittadino straniero:</p><p> Nel caso di ospitalità, il cittadino italiano o straniero che ospita a titolo</p><p> gratuito un cittadino straniero è tenuto ad effettuare la comunicazione in</p><p> base all'art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 a mezzo</p><p> R/R e di trattenere una delle copie previste alla quale allegare la ricevuta</p><p> postale della raccomandata.</p><p> Nel caso in cui uno straniero extracomunitario venga ospitato per un</p><p> periodo superiore a un mese, si applica la lex specialis, ossia la</p><p> disposizione prevista dall’articolo 7, decreto legislativo 286/98: per cui è</p><p> obbligatorio presentare la comunicazione prevista da tale norma, che</p><p> richiede la sola condizione dello status di straniero, a prescindere dal</p><p> periodo di permanenza nell’abitazione (più o meno di un mese).</p><p> Alla comunicazione deve essere allegato fotocopia del permesso di</p><p> soggiorno o del passaporto, e la fotocopia del contratto di locazione o</p><p> compravendita registrato."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="britallico2, post: 89004"] Dario, io un occasione cosi' per andare a tastare le acque in questura non me la facevo passare, e' un pretesto per toccare con mano e sentire con le proprie orecchie, poi si scoprono sempre tante cose aggiuntive, comunque mi ci sto interessando anche io a questa cosa e allego una direttiva, (trovata [URL="http://www.immobilio.it/threads/tasse-sullaffitto-case-vacanza.11859/"]qui[/URL]) Decreto legge 21.03.1978, n. 59, conv. in legge 18.05.1978, n. 191 Articolo 12 - Comunicazioni del locatario di immobili "Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato." "ATTENZIONE: la cessione di fabbricato va presentata in caso di compravendita o locazione di immobile o comunque la cessione del godimento dell’immobile per un tempo superiore a un mese (NON VA PRESENTATA PER UTILIZZO PER UN TEMPO INFERIORE A UN MESE)." "Se il fabbricato viene ceduto a cittadino straniero: Nel caso di ospitalità, il cittadino italiano o straniero che ospita a titolo gratuito un cittadino straniero è tenuto ad effettuare la comunicazione in base all'art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 a mezzo R/R e di trattenere una delle copie previste alla quale allegare la ricevuta postale della raccomandata. Nel caso in cui uno straniero extracomunitario venga ospitato per un periodo superiore a un mese, si applica la lex specialis, ossia la disposizione prevista dall’articolo 7, decreto legislativo 286/98: per cui è obbligatorio presentare la comunicazione prevista da tale norma, che richiede la sola condizione dello status di straniero, a prescindere dal periodo di permanenza nell’abitazione (più o meno di un mese). Alla comunicazione deve essere allegato fotocopia del permesso di soggiorno o del passaporto, e la fotocopia del contratto di locazione o compravendita registrato." [/QUOTE]
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