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<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 80697" data-attributes="member: 17237"><p>La tua situazione è più comune di quanto tu creda e quasi tutti ci siamo passati. </p><p>In questo caso non si può dire "Mal comune mezzo gaudio", ma solo per rincuorarti a me è capitato un caso analogo, con un'inquilina divenuta nullatenente durante il corso della locazione e che ha usufruito per due anni del riscaldamento e dell'acqua calda centralizzati senza mai rimborsarmi le spese condominiali, ha usufruito del blocco degli sfratti rientrando in una delle categorie previste, mi ha fatto danni indicibili nell'appartamento che ovviamente non sono riuscito a ripristinare con la cauzione, finché non sono riuscito a mandarla fuori. Non con lo sfratto (in quanto il giudice le ha concesso proroghe su proroghe) ma con una conciliazione stragiudiziale come la tua e pagandole persino le spese di trasloco pur di non averla più fra i ..... <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/rage.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":rabbia:" title="Rabbia :rabbia:" data-shortname=":rabbia:" /></p><p>Purtroppo il fisco non contempla questi casi e non rinuncia a pretendere le imposte anche se i canoni non sono stati percepiti. Trovo che questa sia una delle più grandi ingiustizie previste dall'ordinamento italiano, ma nessuno finora ha mai fatto eccezione di anticostituzionalità cercando perlomeno di far rivedere la norma. </p><p>Anche lasciare questi casi alla discrezionalità dell'Agenzia delle Entrate non mi sembra giusto. Quello è un organismo che deve applicare le leggi, non aggirarle o reinterpretarle, quindi dovrebbe esserci una norma chiara ed equilibrata che preveda, in caso di mancata riscossione dei canoni (magari comunicata con un'autocertificazione), l'esenzione dalle imposte salvo prova contraria.</p><p>Una scappatoia (non ortodossa, non legale, ma di difficile accertamento) è quella di comunicare all'Agenzia la risoluzione anticipata del contratto tramite mod. 69 e versando i 67 Euro (se non è un contratto a cedolare secca) non appena si avvia la procedura di sfratto, in quanto il contratto stesso si intende unilateralmente risolto per inadempienza del conduttore. In tale modo, perlomeno, da quel momento in poi al Fisco non risultano canoni percepiti e non dichiarandoli non scatta automaticamente l'accertamento.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 80697, member: 17237"] La tua situazione è più comune di quanto tu creda e quasi tutti ci siamo passati. In questo caso non si può dire "Mal comune mezzo gaudio", ma solo per rincuorarti a me è capitato un caso analogo, con un'inquilina divenuta nullatenente durante il corso della locazione e che ha usufruito per due anni del riscaldamento e dell'acqua calda centralizzati senza mai rimborsarmi le spese condominiali, ha usufruito del blocco degli sfratti rientrando in una delle categorie previste, mi ha fatto danni indicibili nell'appartamento che ovviamente non sono riuscito a ripristinare con la cauzione, finché non sono riuscito a mandarla fuori. Non con lo sfratto (in quanto il giudice le ha concesso proroghe su proroghe) ma con una conciliazione stragiudiziale come la tua e pagandole persino le spese di trasloco pur di non averla più fra i ..... :evil: Purtroppo il fisco non contempla questi casi e non rinuncia a pretendere le imposte anche se i canoni non sono stati percepiti. Trovo che questa sia una delle più grandi ingiustizie previste dall'ordinamento italiano, ma nessuno finora ha mai fatto eccezione di anticostituzionalità cercando perlomeno di far rivedere la norma. Anche lasciare questi casi alla discrezionalità dell'Agenzia delle Entrate non mi sembra giusto. Quello è un organismo che deve applicare le leggi, non aggirarle o reinterpretarle, quindi dovrebbe esserci una norma chiara ed equilibrata che preveda, in caso di mancata riscossione dei canoni (magari comunicata con un'autocertificazione), l'esenzione dalle imposte salvo prova contraria. Una scappatoia (non ortodossa, non legale, ma di difficile accertamento) è quella di comunicare all'Agenzia la risoluzione anticipata del contratto tramite mod. 69 e versando i 67 Euro (se non è un contratto a cedolare secca) non appena si avvia la procedura di sfratto, in quanto il contratto stesso si intende unilateralmente risolto per inadempienza del conduttore. In tale modo, perlomeno, da quel momento in poi al Fisco non risultano canoni percepiti e non dichiarandoli non scatta automaticamente l'accertamento. [/QUOTE]
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