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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 177242"><p>Stai sbagliando enormemente tu, ti ripeto che un locale di categoria catastale C/2 magazzino o locale di deposito, non può essere adibito a locale di vendita.</p><p><strong><a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1997_0059.htm#04.04" target="_blank">art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59</a></strong>(G.U. n. 95 del 24 aprile 1998)</p><p></p><p><em><strong>(si vedano anche gli articoli da 65 a 70 del <a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0059.htm" target="_blank">decreto legislativo n. 59 del 2010</a>)</strong></em></p><p></p><p><strong>Titolo I - Principi generali</strong></p><p></p><p><strong><a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/costituzione.htm#41" target="_blank">articolo 41 della Costituzione</a> ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><strong><a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1336" target="_blank">articolo 1336 del Codice civile</a>, il titolare dell’attività commerciale al dettaglio procede alla vendita al richiedente nel rispetto dell’ordine temporale della richiesta.</strong></strong></p><p><strong><strong></strong></strong></p><p><strong><strong><strong>Art. 4 Definizioni e ambito di applicazione del decreto</strong></strong></strong></p><p><strong><strong></strong></strong></p><p><strong><strong>1. Ai fini del presente decreto si intendono:</strong></strong></p><p><strong><strong></strong></strong></p><p style="margin-left: 20px"><strong><strong>a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;</strong></strong></p> <p style="margin-left: 20px"><strong><strong>b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;</strong></strong></p> <p style="margin-left: 20px"><strong><strong>c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.<em> <u>Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;</u></em></strong></strong></p> <p style="margin-left: 20px"><strong><strong>d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;</strong></strong></p> <p style="margin-left: 20px"><strong><strong>e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;</strong></strong></p> <p style="margin-left: 20px"><strong><strong>f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);</strong></strong></p> <p style="margin-left: 20px"><strong><strong>g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;</strong></strong></p> <p style="margin-left: 20px"></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 177242"] Stai sbagliando enormemente tu, ti ripeto che un locale di categoria catastale C/2 magazzino o locale di deposito, non può essere adibito a locale di vendita. [B][URL='http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1997_0059.htm#04.04']art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59[/URL][/B](G.U. n. 95 del 24 aprile 1998) [I][B](si vedano anche gli articoli da 65 a 70 del [URL='http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0059.htm']decreto legislativo n. 59 del 2010[/URL])[/B][/I] [B]Titolo I - Principi generali[/B] [B][URL='http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/costituzione.htm#41']articolo 41 della Costituzione[/URL] ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato. [B][URL='http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1336']articolo 1336 del Codice civile[/URL], il titolare dell’attività commerciale al dettaglio procede alla vendita al richiedente nel rispetto dell’ordine temporale della richiesta. [B]Art. 4 Definizioni e ambito di applicazione del decreto[/B] 1. Ai fini del presente decreto si intendono: [/B][/B] [INDENT][B][B]a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.[I] [U]Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;[/U][/I] d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e); g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;[/B][/B] [/INDENT] [/QUOTE]
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