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<blockquote data-quote="magia2002" data-source="post: 297497" data-attributes="member: 45474"><p><strong>Dopo tutte le sanzioni che riceveresti dai vigili urbani il giudice penale ti puo' applicare quello dell' art.44 comma a del <strong><strong>Testo unico edilizia </strong></strong></strong></p><p><strong><strong>D.P.R. 380/2001 Capo II Sanzioni .</strong></strong></p><p><strong><strong>Per0' prendilo come uno spunto perche' non sono un' avvocato . </strong></strong></p><p><strong><strong>Dovresti chiedere ad un' avvocato specializzato in materia urbanistica - abusi edilizi ecc.ecc.</strong></strong></p><p><strong><strong>Per come la vedo io il negozio lo venderei e mi libererei di tributi -Agenzia delle Entrate-controlli ecc.ecc. </strong></strong></p><p><strong>44 (L).</strong> <em>Sanzioni penali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)</em>. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:</p><p></p><p><em>a) </em>l’ammenda fino a 10329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;</p><p></p><p><em>b) </em>l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;</p><p></p><p><em>c) </em>l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.</p><p></p><p>2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="magia2002, post: 297497, member: 45474"] [B]Dopo tutte le sanzioni che riceveresti dai vigili urbani il giudice penale ti puo' applicare quello dell' art.44 comma a del [B][B]Testo unico edilizia [/B] D.P.R. 380/2001 Capo II Sanzioni . Per0' prendilo come uno spunto perche' non sono un' avvocato . Dovresti chiedere ad un' avvocato specializzato in materia urbanistica - abusi edilizi ecc.ecc. Per come la vedo io il negozio lo venderei e mi libererei di tributi -Agenzia delle Entrate-controlli ecc.ecc. [/B] 44 (L).[/B] [I]Sanzioni penali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)[/I]. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: [I]a) [/I]l’ammenda fino a 10329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; [I]b) [/I]l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione; [I]c) [/I]l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. 2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. [/QUOTE]
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