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Locazione, Affitto e Sfratto
Affittuario moroso in locazione commerciale
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 119594" data-attributes="member: 4594"><p>Ocorre agire quanto prima per ottenere la convalida di sfratto. Da quel momento il canone di locazione non và piu' dichiarato:</p><p></p><p>SINTESI: Nella locazione di immobili a uso commerciale, la base imponibile ai fini IRPEF è costituita dall’importo del canone locativo convenuto nel contratto, anche nel caso in cui tale canone non sia stato effettivamente percepito a causa della morosità del conduttore. Tuttavia, il riferimento al canone locativo opera nel tempo solo fin quando risulta in vita un contratto di locazione e diviene inutilizzabile con la cessazione (per qualsivoglia motivo) del contratto, momento in cui si ripristina la regola generale del reddito medio catastale. <strong>Pertanto, il provvedimento giudiziale di convalida di sfratto, determinando la risoluzione del contratto, fa venir meno il riferimento al canone locativo, a decorrere dal giorno successivo all’emanazione dello stesso.</strong> </p><p><strong>Sentenza n. 651 del 18 gennaio 2012 (udienza 14 dicembre 2011)</strong></p><p><strong>Cassazione civile, sezione V – Pres. Pivetti Marco – Est. TERRUSI Francesco</strong></p><p><strong>IRPEF – Redditi di fabbricati – Locazione di fabbricati commerciali – Effettiva percezione del canone – Irrilevanza</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 119594, member: 4594"] Ocorre agire quanto prima per ottenere la convalida di sfratto. Da quel momento il canone di locazione non và piu' dichiarato: SINTESI: Nella locazione di immobili a uso commerciale, la base imponibile ai fini IRPEF è costituita dall’importo del canone locativo convenuto nel contratto, anche nel caso in cui tale canone non sia stato effettivamente percepito a causa della morosità del conduttore. Tuttavia, il riferimento al canone locativo opera nel tempo solo fin quando risulta in vita un contratto di locazione e diviene inutilizzabile con la cessazione (per qualsivoglia motivo) del contratto, momento in cui si ripristina la regola generale del reddito medio catastale. [B]Pertanto, il provvedimento giudiziale di convalida di sfratto, determinando la risoluzione del contratto, fa venir meno il riferimento al canone locativo, a decorrere dal giorno successivo all’emanazione dello stesso.[/B] [B]Sentenza n. 651 del 18 gennaio 2012 (udienza 14 dicembre 2011) Cassazione civile, sezione V – Pres. Pivetti Marco – Est. TERRUSI Francesco IRPEF – Redditi di fabbricati – Locazione di fabbricati commerciali – Effettiva percezione del canone – Irrilevanza[/B] [/QUOTE]
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