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<blockquote data-quote="alberto bianchi" data-source="post: 195702" data-attributes="member: 28028"><p>Daniele, leggi questo "bouquet di rose scarlatte". A proposito di canoni non riscossi su immobili "non ad uso abitativo".</p><p>"""</p><p>Per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto</p><p>una disposizione analoga. Ne consegue che:</p><p>- il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, nella</p><p>misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una</p><p>causa di risoluzione del contratto medesimo;</p><p>- <u>le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate</u>.</p><p>Si fa presente, infine, che <strong>la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 362 del 2000, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale </strong>dell’articolo 23 (ora articolo 26) del TUIR <strong>in quanto il sistema di tassazione che presiede alle locazioni non abitative non risulta gravoso e irragionevole</strong> dal momento che <strong>il locatore può utilizzare tutti gli strumenti previsti per provocare la risoluzione del contratto di locazione</strong> (dalla clausola risolutiva espressa ex art. 9 1456 del codice civile, alla risoluzione a seguito di diffida ad adempiere ex art. 1454, alla azione di convalida di sfratto ex artt. 657 e ss del c.p.c….) e far “riespandere” la regola generale di attribuzione del reddito fondiario basata sulla rendita catastale.</p><p>Conclusione: se affitti un box e l'inquilino non ti paga:</p><p>- sei autorizzato ad <strong>usare la lupara o una bomba al napalm </strong>per liberare e riavere il tuo bene.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="alberto bianchi, post: 195702, member: 28028"] Daniele, leggi questo "bouquet di rose scarlatte". A proposito di canoni non riscossi su immobili "non ad uso abitativo". """ Per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto una disposizione analoga. Ne consegue che: - il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo; - [U]le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate[/U]. Si fa presente, infine, che [B]la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 362 del 2000, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale [/B]dell’articolo 23 (ora articolo 26) del TUIR [B]in quanto il sistema di tassazione che presiede alle locazioni non abitative non risulta gravoso e irragionevole[/B] dal momento che [B]il locatore può utilizzare tutti gli strumenti previsti per provocare la risoluzione del contratto di locazione[/B] (dalla clausola risolutiva espressa ex art. 9 1456 del codice civile, alla risoluzione a seguito di diffida ad adempiere ex art. 1454, alla azione di convalida di sfratto ex artt. 657 e ss del c.p.c….) e far “riespandere” la regola generale di attribuzione del reddito fondiario basata sulla rendita catastale. Conclusione: se affitti un box e l'inquilino non ti paga: - sei autorizzato ad [B]usare la lupara o una bomba al napalm [/B]per liberare e riavere il tuo bene. [/QUOTE]
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