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<blockquote data-quote="alberto bianchi" data-source="post: 210018" data-attributes="member: 28028"><p>Gli effetti della notificazione degli atti a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (come l'agente postale), totalmente sottratta al controllo e alla disponibilità del notificante medesimo <strong>(sentenza della Corte costituzionale n. 477 depositata il 26/11/2002).</strong></p><p></p><p>.....................................</p><p></p><p>Precisano, peraltro, i giudici che, <strong>relativamente al destinatario,</strong> rimane fermo "<em>il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo</em>".</p><p>Sostanzialmente, quindi, con la pronuncia in esame è stata riconosciuta la possibilità di una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento di notifica.</p><p><a href="http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/la-notifica-a-mezzo-posta-si-perfeziona-con-la-consegna-dellatto-allufficial" target="_blank">http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/la-notifica-a-mezzo-posta-si-perfeziona-con-la-consegna-dellatto-allufficial</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="alberto bianchi, post: 210018, member: 28028"] Gli effetti della notificazione degli atti a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (come l'agente postale), totalmente sottratta al controllo e alla disponibilità del notificante medesimo [B](sentenza della Corte costituzionale n. 477 depositata il 26/11/2002).[/B] ..................................... Precisano, peraltro, i giudici che, [B]relativamente al destinatario,[/B] rimane fermo "[I]il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo[/I]". Sostanzialmente, quindi, con la pronuncia in esame è stata riconosciuta la possibilità di una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento di notifica. [url]http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/la-notifica-a-mezzo-posta-si-perfeziona-con-la-consegna-dellatto-allufficial[/url] [/QUOTE]
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