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Locazione, Affitto e Sfratto
Agenzia immobiliare affitta alloggio senza mandato del coproprietario e a sua insaputa
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 258652" data-attributes="member: 15253"><p>Sì.</p><p>Ma esiste il seguente principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:</p><p>"<em>La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’art. 2032 c.c., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore <u>potrà ratificare</u> l’operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705 c.c., comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2302 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa</em>".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 258652, member: 15253"] Sì. Ma esiste il seguente principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: "[I]La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’art. 2032 c.c., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore [U]potrà ratificare[/U] l’operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705 c.c., comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2302 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa[/I]". [/QUOTE]
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