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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 168053" data-attributes="member: 4594"><p><strong>codice civile</strong></p><p><strong>Art. 1756. </strong></p><p><strong>Rimborso delle spese.</strong></p><p>Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.</p><p> </p><p>Per evitare contenziosi si consiglia di inserire nel mandato stipulato con l'agente immobiliare la eventuale deroga al rimborso spese; diversamente si rende applicabile l'art. 1756 ; in caso di silenzio contrattuale potrebbe solo sorgere contenzioso sulla quantificazione. I furbi lo sanno che sorgerà conflitto perché il chiamato a pagare si ribellerà , pertanto sparano alto per mediare (alla fin fine il il piu' delle volte con velate campagne di intimorimento puntano, mediando , a " grattare" qualcosa allo sprovveduto raggiungendo in fatto l' obbiettivo )</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 168053, member: 4594"] [B]codice civile Art. 1756. Rimborso delle spese.[/B] Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso. Per evitare contenziosi si consiglia di inserire nel mandato stipulato con l'agente immobiliare la eventuale deroga al rimborso spese; diversamente si rende applicabile l'art. 1756 ; in caso di silenzio contrattuale potrebbe solo sorgere contenzioso sulla quantificazione. I furbi lo sanno che sorgerà conflitto perché il chiamato a pagare si ribellerà , pertanto sparano alto per mediare (alla fin fine il il piu' delle volte con velate campagne di intimorimento puntano, mediando , a " grattare" qualcosa allo sprovveduto raggiungendo in fatto l' obbiettivo ) [/QUOTE]
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