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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 192502" data-attributes="member: 4594"><p><strong>della questione tratta in maniera chiara ilcodice penale ai segg articoli :</strong></p><p> </p><p><strong>Art. 615 bis. Interferenze illecite nella vita privata.</strong></p><p><span style="color: #0000b3"><strong>Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si <u>procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614</u></strong></span>, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. </p><p>Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, <span style="color: #0000ff"><u>chi<strong> rivela</strong></u><strong> o <u>diffonde</u>, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.</strong></span> </p><p>I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p><p><strong>Art. 615 ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.</strong></p><p><strong>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico</strong> o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. </p><p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p><p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p><p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesamente armato;</p><p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. </p><p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. </p><p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 192502, member: 4594"] [B]della questione tratta in maniera chiara ilcodice penale ai segg articoli :[/B] [B]Art. 615 bis. Interferenze illecite nella vita privata.[/B] [COLOR=#0000b3][B]Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si [U]procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614[/U][/B][/COLOR], è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, [COLOR=#0000ff][U]chi[B] rivela[/B][/U][B] o [U]diffonde[/U], mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.[/B][/COLOR] I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. [B]Art. 615 ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico[/B] o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesamente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio. [/QUOTE]
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