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Agenzia immobiliare: pretesa commissioni a contratto scaduto
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Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 112456" data-attributes="member: 17237"><p>Cito da "Diritto".</p><p><em>Il nuovo 3° comma dell'art. 1748 del Codice Civile conferma la previsione del diritto alla provvigione per gli affari conclusi successivamente allo scioglimento del contratto di agenzia. </em></p><p><em>Tale diritto è, però, ora condizionato non più solo alla circostanza che l'attività dell'agente abbia avuto <strong>efficacia causale</strong> prevalente ai fini della conclusione dell'affare, ma anche che detta conclusione si sia verificata <strong>entro un "termine ragionevole" dalla data di scioglimento del contratto</strong>. </em></p><p><em>Una previsione, quest'ultima, considerata opportuna, perché idonea a fissare un limite alla spettanza della provvigione nelle ipotesi di cui si discute e volta, quindi, a realizzare, sebbene per il tramite dell'apprezzamento discrezionale del giudice (stante la natura di clausola in bianco della "ragionevolezza" del termine), un giusto contemperamento dei contrapposti interessi dell'agente e del preponente.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 112456, member: 17237"] Cito da "Diritto". [I]Il nuovo 3° comma dell'art. 1748 del Codice Civile conferma la previsione del diritto alla provvigione per gli affari conclusi successivamente allo scioglimento del contratto di agenzia. Tale diritto è, però, ora condizionato non più solo alla circostanza che l'attività dell'agente abbia avuto [B]efficacia causale[/B] prevalente ai fini della conclusione dell'affare, ma anche che detta conclusione si sia verificata [B]entro un "termine ragionevole" dalla data di scioglimento del contratto[/B]. Una previsione, quest'ultima, considerata opportuna, perché idonea a fissare un limite alla spettanza della provvigione nelle ipotesi di cui si discute e volta, quindi, a realizzare, sebbene per il tramite dell'apprezzamento discrezionale del giudice (stante la natura di clausola in bianco della "ragionevolezza" del termine), un giusto contemperamento dei contrapposti interessi dell'agente e del preponente.[/I] [/QUOTE]
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