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<blockquote data-quote="ferruccio tommasi" data-source="post: 61887" data-attributes="member: 26632"><p>La domanda non è corredata da informazioni senza le quali non è possibile rispondere correttamente.</p><p>Par di intuire che più agenzie trattano l'immobile e tra queste una, tramite un'altra che collabora con loro, ha trovato un potenziale acquirente.</p><p>Bisogna capire se l'incarico è stato conferito verbalmente o per iscritto e se in quest'ultima ipotesi se sono stati chiaramente indicati il prezzo di vendita e il corrispettivo provvigionale che, pur essendo oggetto di libera trattativa, solitamente è regolato dagli usi e consuetudini su piazza che possono essere verificati presso la Cammera di Commercio locale e comunque sempre inversamente proporzionali all'entità dell'affare.</p><p>Nello specifico più che operare tra le parti per la conclusione dell'affare appare in evidente contrasto con le più elementari norme deontologico l'interesse personale.</p><p>Il nostro settore è inflazionato da faccendieri, improvvisati e pressapochisti che con i loro comportamenti screditano tutti coloro che operano in modo trasparente e professionale.</p><p>A difesa e tutela consiglio di farsi mostrare il tesserino di iscrizione al ruolo <strong>di tutte le persone </strong>che sono intervenutye nella trattattativa, <strong>il tesserino di iscrizione al ruolo dell'agenzia</strong> <strong>nonchè il numero di polizza e il nome della Compagnia</strong> obbligatorio per legge a tutela del consumatore.</p><p>Questo perchè se chi ha trattato la vendita non ha i requisiti previsti dalla legge la provvigione non è dovuta e qualora già versata deve essere restituita, fatta salva la facoltà di denuncia alla pubblica autorità ed agli uffici preposti Camerali.</p><p>Inoltre se per la conclusione dell'affare sono intervenuti più mediatori, la provvigione deve essere equamente ripartita tra gli stessi.</p><p>Bisogna poi verificare se il prezzo offerto è allineato a quello del mandato.</p><p>Infine in caso di trattativa conclusa direttamente tra le parti con nominativo presentato dal mediatore allo stesso deve essere riconosciuta una somma che per legge non può essere uguale a quella della provvigione pattuita in quanto clausola vessatoria. e che solitamente è del 50%.</p><p>Verificato tutto questo se i personaggi non hanno i requisiti, nulla è loro dovuto e proceda pure direttamente con l'interessato acquirente diversamente offra a loro, solo a chi detiene il mandato il 50% della provvigione e concluda comunque l'affare. La potranno citare in giudizio con sentenza fra 6-8 anni e con tutta probabilità il giudice confermerà l'equità della somma versata.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ferruccio tommasi, post: 61887, member: 26632"] La domanda non è corredata da informazioni senza le quali non è possibile rispondere correttamente. Par di intuire che più agenzie trattano l'immobile e tra queste una, tramite un'altra che collabora con loro, ha trovato un potenziale acquirente. Bisogna capire se l'incarico è stato conferito verbalmente o per iscritto e se in quest'ultima ipotesi se sono stati chiaramente indicati il prezzo di vendita e il corrispettivo provvigionale che, pur essendo oggetto di libera trattativa, solitamente è regolato dagli usi e consuetudini su piazza che possono essere verificati presso la Cammera di Commercio locale e comunque sempre inversamente proporzionali all'entità dell'affare. Nello specifico più che operare tra le parti per la conclusione dell'affare appare in evidente contrasto con le più elementari norme deontologico l'interesse personale. Il nostro settore è inflazionato da faccendieri, improvvisati e pressapochisti che con i loro comportamenti screditano tutti coloro che operano in modo trasparente e professionale. A difesa e tutela consiglio di farsi mostrare il tesserino di iscrizione al ruolo [B]di tutte le persone [/B]che sono intervenutye nella trattattativa, [B]il tesserino di iscrizione al ruolo dell'agenzia[/B] [B]nonchè il numero di polizza e il nome della Compagnia[/B] obbligatorio per legge a tutela del consumatore. Questo perchè se chi ha trattato la vendita non ha i requisiti previsti dalla legge la provvigione non è dovuta e qualora già versata deve essere restituita, fatta salva la facoltà di denuncia alla pubblica autorità ed agli uffici preposti Camerali. Inoltre se per la conclusione dell'affare sono intervenuti più mediatori, la provvigione deve essere equamente ripartita tra gli stessi. Bisogna poi verificare se il prezzo offerto è allineato a quello del mandato. Infine in caso di trattativa conclusa direttamente tra le parti con nominativo presentato dal mediatore allo stesso deve essere riconosciuta una somma che per legge non può essere uguale a quella della provvigione pattuita in quanto clausola vessatoria. e che solitamente è del 50%. Verificato tutto questo se i personaggi non hanno i requisiti, nulla è loro dovuto e proceda pure direttamente con l'interessato acquirente diversamente offra a loro, solo a chi detiene il mandato il 50% della provvigione e concluda comunque l'affare. La potranno citare in giudizio con sentenza fra 6-8 anni e con tutta probabilità il giudice confermerà l'equità della somma versata. [/QUOTE]
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