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Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 82635" data-attributes="member: 7232"><p>Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari</p><p>di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento</p><p>In particolare, sono ammessi all’agevolazione:</p><p>■ le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;</p><p>■ i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone,</p><p>società di capitali);</p><p>■ le associazioni tra professionisti;</p><p>■ gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.</p><p>Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:</p><p>■ i titolari di un diritto reale sull’immobile;</p><p>■ i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;</p><p>■ gli inquilini;</p><p>■ chi detiene l’immobile in comodato.</p><p>Va comunque precisato che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano</p><p>solo a chi li utilizza; pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione in</p><p>riferimento ad immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione</p><p>immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto</p><p>dell’attività d’impresa, e non beni strumentali.</p><p>Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o</p><p>detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini</p><p>entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.</p><p>Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i</p><p>familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.</p><p>Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione</p><p>dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi,</p><p>la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto</p><p>dalla società di leasing.</p><p>Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni</p><p>di leasing addebitati all’utilizzatore.</p><p><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4d5ba980426dc22898a09bc065cef0e8/GUIDA+Risparmio_Energ_luglio_2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4d5ba980426dc22898a09bc065cef0e8" target="_blank">http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4d5ba980426dc22898a09bc065cef0e8/GUIDA+Risparmio_Energ_luglio_2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4d5ba980426dc22898a09bc065cef0e8</a></p><p>daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 82635, member: 7232"] Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento In particolare, sono ammessi all’agevolazione: ■ le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; ■ i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); ■ le associazioni tra professionisti; ■ gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche: ■ i titolari di un diritto reale sull’immobile; ■ i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; ■ gli inquilini; ■ chi detiene l’immobile in comodato. Va comunque precisato che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza; pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa, e non beni strumentali. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione. Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. [url]http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4d5ba980426dc22898a09bc065cef0e8/GUIDA+Risparmio_Energ_luglio_2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4d5ba980426dc22898a09bc065cef0e8[/url] daccordo: [/QUOTE]
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