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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Fisco, Detrazioni e Tasse
Agevolazione fiscale su acquisto stufa elettrica
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 172510" data-attributes="member: 4594"><p>il tipo di stufa citata ( che è energivora ) non è agevolata . Meglio una stufa a pellet oppure a legna ma certificate .</p><p> </p><p><strong>Detrazione IRPEF </strong>- L’installazione della stufa a pellet fruisce della detrazione del 50 per cento (sino al 31 dicembre 2014), in quanto intervento idoneo a conseguire risparmio energetico. Infatti, è possibile, per il contribuente, beneficiare dell’agevolazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, relativamente alle opere finalizzate al risparmio energetico, tra cui rientra<strong> l’acquisto della stufa a pellet</strong>. Il 50 per cento si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, e<u> <strong>anche in assenza di opere edilizie</strong></u>.</p><p>Per fruire della detrazione è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale e, in dichiarazione dei redditi, inserire i dati catastali dell’immobile su cui si interviene. Occorre anche tenere a disposizione la certificazione tecnica della stufa, che indichi le capacità termiche (basta il certificato del produttore).</p><p><strong>IVA agevolata </strong>- Per quanto riguarda l’IVA, la stufa a pellet, con i suoi accessori, è assimilabile a una caldaia e, come tale, rientra fra i cosiddetti “beni significativi” (tassativamente elencati dal D.M. 29 dicembre 1999), soggetti all’aliquota agevolata al 10 per cento (di cui all’articolo 2, comma 10, della Legge 191/2009) solo fino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori (intendendo per tale il corrispettivo richiesto per l’installazione, comprensivo anche delle materie prime impiegate, circolare 71/E/2000), mentre l’eventuale parte eccedente dev'essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22 per cento.</p><p>Per fruire della detrazione è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale e, in dichiarazione dei redditi, inserire i dati catastali dell’immobile su cui si interviene. Occorre anche tenere a disposizione la certificazione tecnica della stufa, che indichi le capacità termiche (basta il certificato del produttore).</p><p>È pertanto necessario che in fattura le due voci (il corrispettivo della stufa e quello richiesto per la relativa installazione) siano evidenziate separatamente.</p><p> </p><p>Benefici anche per la stufa a legna</p><p>L’installazione della stufa a legna, può conseguire un risparmio energetico e, come tale, può fruire della detrazione del 50% (articolo 16 bis Tuir e articolo 16, Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013). Il 50%, infatti, si rende applicabile agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia e <strong><u>anche in assenza di opere edilizie.</u></strong> Anche in questo caso occorre comunque un'attestazione da un tecnico abilitato o dal medesimo produttore sulle caratteristiche termiche della stufa (ad esempio, la scheda del produttore), che rendono possibile, comunque, il miglioramento energetico dell’unità immobiliare (circolare 57/E e 121/E del 1998). Effettivamente, in tal caso, i criteri di riferimento che potrebbero essere richiesti in caso di verifica sono proprio quelli previsti nel Dlgs 192/2005 di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. Tra queste vale anche quella per la quale, in condizione di regime, anche per effetto dell’integrazione dell’impianto di riscaldamento con la caldaia a legna, si raggiunga un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70% (Dm 15 febbraio 1992). Sul punto sarebbe comunque opportuno un chiarimento da parte dell’agenzia delle Entrate. Si precisa che la legge di stabilità per il 2014 ha prorogato i benefici sulle agevolazioni.</p><p> </p><p>il sole 24 ore 30 dic13</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 172510, member: 4594"] il tipo di stufa citata ( che è energivora ) non è agevolata . Meglio una stufa a pellet oppure a legna ma certificate . [B]Detrazione IRPEF [/B]- L’installazione della stufa a pellet fruisce della detrazione del 50 per cento (sino al 31 dicembre 2014), in quanto intervento idoneo a conseguire risparmio energetico. Infatti, è possibile, per il contribuente, beneficiare dell’agevolazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, relativamente alle opere finalizzate al risparmio energetico, tra cui rientra[B] l’acquisto della stufa a pellet[/B]. Il 50 per cento si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, e[U] [B]anche in assenza di opere edilizie[/B][/U]. Per fruire della detrazione è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale e, in dichiarazione dei redditi, inserire i dati catastali dell’immobile su cui si interviene. Occorre anche tenere a disposizione la certificazione tecnica della stufa, che indichi le capacità termiche (basta il certificato del produttore). [B]IVA agevolata [/B]- Per quanto riguarda l’IVA, la stufa a pellet, con i suoi accessori, è assimilabile a una caldaia e, come tale, rientra fra i cosiddetti “beni significativi” (tassativamente elencati dal D.M. 29 dicembre 1999), soggetti all’aliquota agevolata al 10 per cento (di cui all’articolo 2, comma 10, della Legge 191/2009) solo fino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori (intendendo per tale il corrispettivo richiesto per l’installazione, comprensivo anche delle materie prime impiegate, circolare 71/E/2000), mentre l’eventuale parte eccedente dev'essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22 per cento. Per fruire della detrazione è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale e, in dichiarazione dei redditi, inserire i dati catastali dell’immobile su cui si interviene. Occorre anche tenere a disposizione la certificazione tecnica della stufa, che indichi le capacità termiche (basta il certificato del produttore). È pertanto necessario che in fattura le due voci (il corrispettivo della stufa e quello richiesto per la relativa installazione) siano evidenziate separatamente. Benefici anche per la stufa a legna L’installazione della stufa a legna, può conseguire un risparmio energetico e, come tale, può fruire della detrazione del 50% (articolo 16 bis Tuir e articolo 16, Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013). Il 50%, infatti, si rende applicabile agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia e [B][U]anche in assenza di opere edilizie.[/U][/B] Anche in questo caso occorre comunque un'attestazione da un tecnico abilitato o dal medesimo produttore sulle caratteristiche termiche della stufa (ad esempio, la scheda del produttore), che rendono possibile, comunque, il miglioramento energetico dell’unità immobiliare (circolare 57/E e 121/E del 1998). Effettivamente, in tal caso, i criteri di riferimento che potrebbero essere richiesti in caso di verifica sono proprio quelli previsti nel Dlgs 192/2005 di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. Tra queste vale anche quella per la quale, in condizione di regime, anche per effetto dell’integrazione dell’impianto di riscaldamento con la caldaia a legna, si raggiunga un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70% (Dm 15 febbraio 1992). Sul punto sarebbe comunque opportuno un chiarimento da parte dell’agenzia delle Entrate. Si precisa che la legge di stabilità per il 2014 ha prorogato i benefici sulle agevolazioni. il sole 24 ore 30 dic13 [/QUOTE]
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