Lira75

Membro Attivo
Vorrei acquistare una stufa elettrica a combustibile liquido (tipo Zibro). Vorrei sapere se quest'anno e' ancora valida l'agevolazione fiscale e in quale percentuale. Quale documento devo farmi dare dal negozio (solo fattura?) e come devo effettuare il pagamento ( o letto carta di debito..quindi se pago con bancomat va bene? Si presenta il relativo foglietto di pagamento invece del bonifico?) vi ringrazio
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Non esiste (come non esisteva l'anno scorso) un'agevolazione per il solo acquisto.
E' possibile fruire della detrazione fiscale solo per gli acquisti destinati a immobili oggetto di ristrutturazione edilizia, in aggiunta alla detrazione prevista per le ristrutturazioni.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
il tipo di stufa citata ( che è energivora ) non è agevolata . Meglio una stufa a pellet oppure a legna ma certificate .

Detrazione IRPEF - L’installazione della stufa a pellet fruisce della detrazione del 50 per cento (sino al 31 dicembre 2014), in quanto intervento idoneo a conseguire risparmio energetico. Infatti, è possibile, per il contribuente, beneficiare dell’agevolazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, relativamente alle opere finalizzate al risparmio energetico, tra cui rientra l’acquisto della stufa a pellet. Il 50 per cento si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, e anche in assenza di opere edilizie.
Per fruire della detrazione è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale e, in dichiarazione dei redditi, inserire i dati catastali dell’immobile su cui si interviene. Occorre anche tenere a disposizione la certificazione tecnica della stufa, che indichi le capacità termiche (basta il certificato del produttore).
IVA agevolata - Per quanto riguarda l’IVA, la stufa a pellet, con i suoi accessori, è assimilabile a una caldaia e, come tale, rientra fra i cosiddetti “beni significativi” (tassativamente elencati dal D.M. 29 dicembre 1999), soggetti all’aliquota agevolata al 10 per cento (di cui all’articolo 2, comma 10, della Legge 191/2009) solo fino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori (intendendo per tale il corrispettivo richiesto per l’installazione, comprensivo anche delle materie prime impiegate, circolare 71/E/2000), mentre l’eventuale parte eccedente dev'essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22 per cento.
Per fruire della detrazione è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale e, in dichiarazione dei redditi, inserire i dati catastali dell’immobile su cui si interviene. Occorre anche tenere a disposizione la certificazione tecnica della stufa, che indichi le capacità termiche (basta il certificato del produttore).
È pertanto necessario che in fattura le due voci (il corrispettivo della stufa e quello richiesto per la relativa installazione) siano evidenziate separatamente.

Benefici anche per la stufa a legna
L’installazione della stufa a legna, può conseguire un risparmio energetico e, come tale, può fruire della detrazione del 50% (articolo 16 bis Tuir e articolo 16, Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013). Il 50%, infatti, si rende applicabile agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia e anche in assenza di opere edilizie. Anche in questo caso occorre comunque un'attestazione da un tecnico abilitato o dal medesimo produttore sulle caratteristiche termiche della stufa (ad esempio, la scheda del produttore), che rendono possibile, comunque, il miglioramento energetico dell’unità immobiliare (circolare 57/E e 121/E del 1998). Effettivamente, in tal caso, i criteri di riferimento che potrebbero essere richiesti in caso di verifica sono proprio quelli previsti nel Dlgs 192/2005 di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. Tra queste vale anche quella per la quale, in condizione di regime, anche per effetto dell’integrazione dell’impianto di riscaldamento con la caldaia a legna, si raggiunga un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70% (Dm 15 febbraio 1992). Sul punto sarebbe comunque opportuno un chiarimento da parte dell’agenzia delle Entrate. Si precisa che la legge di stabilità per il 2014 ha prorogato i benefici sulle agevolazioni.

il sole 24 ore 30 dic13
 

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