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<blockquote data-quote="Jrogin" data-source="post: 109999" data-attributes="member: 3351"><p>Concordo con erwan.:daccordo:</p><p></p><p>Allego un breve estratto dalla guida fiscale alla compravednita della casa pubblicato dall'agenzia delle entrate.</p><p></p><p>I REQUISITI PER FRUIRE DEI BENEFICI</p><p>Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l’acquisto riguardi una casa di</p><p>abitazione non “di lusso”. Per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre far riferimento</p><p>ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato</p><p>nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969).</p><p>Accertato che si acquisti un’abitazione considerata non “di lusso”, i benefici spetteranno, a prescindere</p><p>dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni:</p><p>a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla</p><p>entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale.</p><p>Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza</p><p>nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.</p><p>Per i cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta</p><p>sul territorio italiano.</p><p>b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà,</p><p>usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile</p><p>da acquistare;</p><p>c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale,</p><p>di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione,</p><p>acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.</p><p>Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l’impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte</p><p>dell’acquirente che non risiede nel Comune dove è situato l’immobile che si acquista, devono essere</p><p>attestate con apposita dichiarazione da inserire nell’atto di acquisto.</p><p>Se, per errore, nell’atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare</p><p>mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del</p><p>precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle</p><p>agevolazioni fiscali.</p><p>In presenza dei requisiti sopra elencati l’agevolazione “prima casa” spetta anche se il bene viene acquistato da</p><p>un minore non emancipato o da altre persone incapaci, quali interdetti e inabilitati.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Jrogin, post: 109999, member: 3351"] Concordo con erwan.:daccordo: Allego un breve estratto dalla guida fiscale alla compravednita della casa pubblicato dall'agenzia delle entrate. I REQUISITI PER FRUIRE DEI BENEFICI Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l’acquisto riguardi una casa di abitazione non “di lusso”. Per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre far riferimento ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969). Accertato che si acquisti un’abitazione considerata non “di lusso”, i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni: a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale. Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa. Per i cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano. b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare; c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l’impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte dell’acquirente che non risiede nel Comune dove è situato l’immobile che si acquista, devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell’atto di acquisto. Se, per errore, nell’atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali. In presenza dei requisiti sopra elencati l’agevolazione “prima casa” spetta anche se il bene viene acquistato da un minore non emancipato o da altre persone incapaci, quali interdetti e inabilitati. [/QUOTE]
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