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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 243283" data-attributes="member: 15253"><p>Art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e come successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b) della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), e dunque nel testo in vigore <u>dal 1° gennaio 2014 </u>(*):</p><p><em>[omissis]</em></p><p><em>L'imposta municipale propria non si applica, altresì:</em></p><p><em>[omissis]</em></p><p><em>d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</em></p><p><em>[omissis].</em></p><p>(*) Ma già l'art. 2, comma 5 del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013 prevedeva:</p><p><em>Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare<em> purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia</em> posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio.</em></p><p><em></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 243283, member: 15253"] Art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e come successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b) della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), e dunque nel testo in vigore [U]dal 1° gennaio 2014 [/U](*): [I][omissis] L'imposta municipale propria non si applica, altresì: [omissis] d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. [omissis].[/I] (*) Ma già l'art. 2, comma 5 del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013 prevedeva: [I]Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare[I] purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia[/I] posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio. [/I] [/QUOTE]
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