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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Pratiche Amministrative e Agevolazioni per la Casa
Agevolazioni prima casa e cambio residenza
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<blockquote data-quote="User_58071" data-source="post: 405818"><p><span style="font-size: 18px"><strong>Agevolazioni prima casa e residenza anagrafica, cosa dice la Cassazione</strong></span></p><p>Posted on aprile 19, 2019 by IFFI Gruppo Immobiliare in <a href="http://www.gruppoiffi.it/category/acquisto-casa/" target="_blank">Guida all'acquisto</a>, <a href="http://www.gruppoiffi.it/category/leggi-normative-casa/" target="_blank">Leggi e Normative</a></p><p><a href="http://www.gruppoiffi.it/wp-content/uploads/2016/04/normative.jpg" target="_blank"><img src="http://www.gruppoiffi.it/wp-content/uploads/2016/04/normative-776x323.jpg" alt="normative" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></a></p><p>Per godere delle <strong>agevolazioni fiscali sulla prima casa</strong> è necessario trasferire la propria <strong>residenza anagrafica</strong> entro i 18 mesi dall’acquisto dell’immobile.</p><p>Con l’ordinanza n. 10072/2019, la Cassazione ha precisato che per usufruire delle <strong>agevolazioni fiscali sulla prima casa</strong> il contribuente deve dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile.</p><p>Ma vediamo la vicenda. L’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso avverso la sentenza della Ctr, la quale aveva stabilito l’annullamento di un avviso di liquidazione per l’<strong>imposta di registro</strong>, emesso per la revoca dei benefici concessi per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, avendo il contribuente trasferito la propria <strong>residenza</strong> oltre il termine di <strong>18 mesi</strong>.</p><p>Secondo i giudici di appello, la dimostrazione dello spostamento della residenza non deve essere limitata alla certificazione del Comune, “ma è riscontrabile oggettivamente e dai comportamenti concludenti del contribuente” attraverso la produzione, ad esempio, del pagamento della Tarsu o dell’istanza per il cambio di residenza. Ma i giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria e cassato con rinvio la sentenza impugnata.</p><p>In materia di <strong>agevolazioni prima casa</strong>, per l’Amministrazione finanziaria bisogna attribuire rilievo solo alle <strong>risultanze anagrafiche</strong> e non, come dichiarato dai giudici di merito, a generici elementi comprovanti il trasferimento di fatto nel Comune in cui è sito l’immobile. Tale principio è stato avallato dai giudici di Piazza Cavour. Questi ultimi hanno richiamato un principio già espresso in materia, secondo cui i benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa “spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile.”</p><p>Il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve dunque intendersi riferito al “dato anagrafico” e non al dato “meramente fattuale” sostitutivo della certificazione anagrafica, a nulla rilevando il sostenimento di spese (ad esempio spese condominiali e utenze) che comprovino la destinazione dell’immobile. E in merito alla <strong>determinazione della residenza</strong>, i giudici di legittimità tengono conto dell’unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica, stabilendo che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel Comune di nuova residenza.</p><p>In questo caso specifico, il contribuente non è stato in grado di provare che il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione anagrafica nel Comune dove era sito l’immobile acquistato non fosse ad egli stesso addebitabile, non costituendo il pagamento della Tarsu una circostanza sufficiente a comprovare l’effettivo cambio di residenza, idoneo a superare il dato anagrafico.</p><p>Articolo letto su idealista.it</p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Cerca</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong></strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Articoli recenti</strong></span></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/toscana-crescono-i-prezzi-delle-case-07-nel-mese-di-novembre/" target="_blank">Toscana, crescono i prezzi delle case: 0,7% nel mese di novembre</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/aggiornamento-listino-albatro-solo-per-agenzie-immobiliari-registrate/" target="_blank">Aggiornamento Listino Albatro – Solo Per Agenzie Immobiliari Registrate –</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/cose-e-come-funziona-la-certificazione-energetica-ape/" target="_blank">Cos’è e come funziona la certificazione energetica Ape</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/osservatorio-mutui-cresce-la-prima-casa/" target="_blank">Osservatorio Mutui: cresce la prima casa</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/fondo-di-garanzia-per-i-mutui-prima-casa-2020-come-funziona/" target="_blank">Fondo di garanzia per i mutui prima casa 2020, come funziona</a></li> </ul><p><span style="font-size: 18px"><strong>Categorie</strong></span></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/immobili-vendita/" target="_blank">Gruppo IFFI</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/acquisto-casa/" target="_blank">Guida all'acquisto</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/imposte/" target="_blank">Imposte</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/leggi-normative-casa/" target="_blank">Leggi e Normative</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/mercato-immobiliare/" target="_blank">Mercato Immobiliare</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/mutuo-casa/" target="_blank">Mutui e Agevolazioni</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/open-house-iffi/" target="_blank">Open House</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/promozioni-su-immobili/" target="_blank">Promozioni su immobili</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/risparmio-energetico/" target="_blank">risparmio energetico</a></li> </ul><p><span style="font-size: 18px"><strong>Archivi</strong></span></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/2020/12/" target="_blank">dicembre 2020</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/2020/11/" target="_blank">novembre 2020</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/2020/10/" target="_blank">ottobre 2020</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/2020/09/" target="_blank">settembre 2020</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/2020/08/" target="_blank">agosto 2020</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/2020/07/" target="_blank">luglio 2020</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/2020/06/" target="_blank">giugno 2020</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/2020/03/" target="_blank">marzo 2020</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/2020/02/" target="_blank">febbraio 2020</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/2020/01/" target="_blank">gennaio 2020</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/2019/12/" target="_blank">dicembre 2019</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/2019/11/" target="_blank">novembre 2019</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/2019/10/" target="_blank">ottobre 2019</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/2019/09/" target="_blank">settembre 2019</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/2019/08/" target="_blank">agosto 2019</a></li> <li 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18px"><strong>Gruppo IFFI</strong></span></p><p>Il GRUPPO IFFI, da sempre, è organizzato per svolgere in autonomia il ciclo completo dell’attività edilizia. Questa organizzazione ci ha permesso di offrire precise garanzie sia sulle qualità del prodotto venduto sia sulle condizioni contrattuali senza contare le facilitazioni di pagamento riservate ai nostri clienti, da sempre nostro punto di forza.</p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Ultime notizie</strong></span></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/toscana-crescono-i-prezzi-delle-case-07-nel-mese-di-novembre/" target="_blank">Toscana, crescono i prezzi delle case: 0,7% nel mese di novembre</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/aggiornamento-listino-albatro-solo-per-agenzie-immobiliari-registrate/" target="_blank">Aggiornamento Listino Albatro – Solo Per Agenzie Immobiliari Registrate –</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/cose-e-come-funziona-la-certificazione-energetica-ape/" target="_blank">Cos’è e come funziona la certificazione energetica Ape</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/osservatorio-mutui-cresce-la-prima-casa/" target="_blank">Osservatorio Mutui: cresce la prima casa</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/fondo-di-garanzia-per-i-mutui-prima-casa-2020-come-funziona/" target="_blank">Fondo di garanzia per i mutui prima casa 2020, come funziona</a></li> </ul><p><span style="font-size: 18px"><strong>Argomenti News</strong></span></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/immobili-vendita/" target="_blank">Gruppo IFFI</a> (55)</li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/acquisto-casa/" target="_blank">Guida all'acquisto</a> (92)</li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/imposte/" target="_blank">Imposte</a> (17)</li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/leggi-normative-casa/" target="_blank">Leggi e Normative</a> (58)</li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/mercato-immobiliare/" target="_blank">Mercato Immobiliare</a> (76)</li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/mutuo-casa/" target="_blank">Mutui e Agevolazioni</a> (62)</li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/open-house-iffi/" target="_blank">Open House</a> (6)</li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/promozioni-su-immobili/" target="_blank">Promozioni su immobili</a> (18)</li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/risparmio-energetico/" target="_blank">risparmio energetico</a> (19)</li> </ul><p><span style="font-size: 18px"><strong>Informazione di contatto</strong></span></p><p>IFFI S.r.L.</p><p>Via Farabola Est 32</p><p>55049 Viareggio (LU)</p><p>Tel.: 0584 943301</p><p>Email: <a href="mailto:info@gruppoiffi.it">info@gruppoiffi.it</a></p><p>IFFI S.r.L. P.IVA 00404210460 - Sede: VIAREGGIO Via Farabola Est, 32 - Tel. 0584-943301</p><p></p><p>Questo sito si avvale di cookie necessari al funzionamento ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Chiudendo questo banner o pro</p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Agevolazioni prima casa e residenza anagrafica, cosa dice la Cassazione</strong></span></p><p>Posted on aprile 19, 2019 by IFFI Gruppo Immobiliare in <a href="http://www.gruppoiffi.it/category/acquisto-casa/" target="_blank">Guida all'acquisto</a>, <a href="http://www.gruppoiffi.it/category/leggi-normative-casa/" target="_blank">Leggi e Normative</a></p><p><a href="http://www.gruppoiffi.it/wp-content/uploads/2016/04/normative.jpg" target="_blank"><img src="http://www.gruppoiffi.it/wp-content/uploads/2016/04/normative-776x323.jpg" alt="normative" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></a></p><p>Per godere delle <strong>agevolazioni fiscali sulla prima casa</strong> è necessario trasferire la propria <strong>residenza anagrafica</strong> entro i 18 mesi dall’acquisto dell’immobile.</p><p>Con l’ordinanza n. 10072/2019, la Cassazione ha precisato che per usufruire delle <strong>agevolazioni fiscali sulla prima casa</strong> il contribuente deve dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile.</p><p>Ma vediamo la vicenda. L’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso avverso la sentenza della Ctr, la quale aveva stabilito l’annullamento di un avviso di liquidazione per l’<strong>imposta di registro</strong>, emesso per la revoca dei benefici concessi per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, avendo il contribuente trasferito la propria <strong>residenza</strong> oltre il termine di <strong>18 mesi</strong>.</p><p>Secondo i giudici di appello, la dimostrazione dello spostamento della residenza non deve essere limitata alla certificazione del Comune, “ma è riscontrabile oggettivamente e dai comportamenti concludenti del contribuente” attraverso la produzione, ad esempio, del pagamento della Tarsu o dell’istanza per il cambio di residenza. Ma i giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria e cassato con rinvio la sentenza impugnata.</p><p>In materia di <strong>agevolazioni prima casa</strong>, per l’Amministrazione finanziaria bisogna attribuire rilievo solo alle <strong>risultanze anagrafiche</strong> e non, come dichiarato dai giudici di merito, a generici elementi comprovanti il trasferimento di fatto nel Comune in cui è sito l’immobile. Tale principio è stato avallato dai giudici di Piazza Cavour. Questi ultimi hanno richiamato un principio già espresso in materia, secondo cui i benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa “spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile.”</p><p>Il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve dunque intendersi riferito al “dato anagrafico” e non al dato “meramente fattuale” sostitutivo della certificazione anagrafica, a nulla rilevando il sostenimento di spese (ad esempio spese condominiali e utenze) che comprovino la destinazione dell’immobile. E in merito alla <strong>determinazione della residenza</strong>, i giudici di legittimità tengono conto dell’unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica, stabilendo che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel Comune di nuova residenza.</p><p>In questo caso specifico, il contribuente non è stato in grado di provare che il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione anagrafica nel Comune dove era sito l’immobile acquistato non fosse ad egli stesso addebitabile, non costituendo il pagamento della Tarsu una circostanza sufficiente a comprovare l’effettivo cambio di residenza, idoneo a superare il dato anagrafico.</p><p>Articolo letto su idealista.it</p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Cerca</strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong></strong></span></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Articoli recenti</strong></span></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/toscana-crescono-i-prezzi-delle-case-07-nel-mese-di-novembre/" target="_blank">Toscana, crescono i prezzi delle case: 0,7% nel mese di novembre</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/aggiornamento-listino-albatro-solo-per-agenzie-immobiliari-registrate/" target="_blank">Aggiornamento Listino Albatro – Solo Per Agenzie Immobiliari Registrate –</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/cose-e-come-funziona-la-certificazione-energetica-ape/" target="_blank">Cos’è e come funziona la certificazione energetica Ape</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/osservatorio-mutui-cresce-la-prima-casa/" target="_blank">Osservatorio Mutui: cresce la prima casa</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/fondo-di-garanzia-per-i-mutui-prima-casa-2020-come-funziona/" target="_blank">Fondo di garanzia per i mutui prima casa 2020, come funziona</a></li> </ul><p><span style="font-size: 18px"><strong>Categorie</strong></span></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/immobili-vendita/" target="_blank">Gruppo IFFI</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/acquisto-casa/" target="_blank">Guida all'acquisto</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/imposte/" target="_blank">Imposte</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/leggi-normative-casa/" target="_blank">Leggi e Normative</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/mercato-immobiliare/" target="_blank">Mercato Immobiliare</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/mutuo-casa/" target="_blank">Mutui e Agevolazioni</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/open-house-iffi/" target="_blank">Open House</a></li> <li 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18px"><strong>Gruppo IFFI</strong></span></p><p>Il GRUPPO IFFI, da sempre, è organizzato per svolgere in autonomia il ciclo completo dell’attività edilizia. Questa organizzazione ci ha permesso di offrire precise garanzie sia sulle qualità del prodotto venduto sia sulle condizioni contrattuali senza contare le facilitazioni di pagamento riservate ai nostri clienti, da sempre nostro punto di forza.</p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Ultime notizie</strong></span></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/toscana-crescono-i-prezzi-delle-case-07-nel-mese-di-novembre/" target="_blank">Toscana, crescono i prezzi delle case: 0,7% nel mese di novembre</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/aggiornamento-listino-albatro-solo-per-agenzie-immobiliari-registrate/" target="_blank">Aggiornamento Listino Albatro – Solo Per Agenzie Immobiliari Registrate –</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/cose-e-come-funziona-la-certificazione-energetica-ape/" target="_blank">Cos’è e come funziona la certificazione energetica Ape</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/osservatorio-mutui-cresce-la-prima-casa/" target="_blank">Osservatorio Mutui: cresce la prima casa</a></li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/fondo-di-garanzia-per-i-mutui-prima-casa-2020-come-funziona/" target="_blank">Fondo di garanzia per i mutui prima casa 2020, come funziona</a></li> </ul><p><span style="font-size: 18px"><strong>Argomenti News</strong></span></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/immobili-vendita/" target="_blank">Gruppo IFFI</a> (55)</li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/acquisto-casa/" target="_blank">Guida all'acquisto</a> (92)</li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/imposte/" target="_blank">Imposte</a> (17)</li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/leggi-normative-casa/" target="_blank">Leggi e Normative</a> (58)</li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/mercato-immobiliare/" target="_blank">Mercato Immobiliare</a> (76)</li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/mutuo-casa/" target="_blank">Mutui e Agevolazioni</a> (62)</li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/open-house-iffi/" target="_blank">Open House</a> (6)</li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/promozioni-su-immobili/" target="_blank">Promozioni su immobili</a> (18)</li> <li data-xf-list-type="ul"><a href="http://www.gruppoiffi.it/category/risparmio-energetico/" target="_blank">risparmio energetico</a> (19)</li> </ul><p><span style="font-size: 18px"><strong>Informazione di contatto</strong></span></p><p>IFFI S.r.L.</p><p>Via Farabola Est 32</p><p>55049 Viareggio (LU)</p><p>Tel.: 0584 943301</p><p>Email: <a href="mailto:info@gruppoiffi.it">info@gruppoiffi.it</a></p><p>IFFI S.r.L. P.IVA 00404210460 - Sede: VIAREGGIO Via Farabola Est, 32 - Tel. 0584-943301</p><p></p><p>Questo sito si avvale di cookie necessari al funzionamento ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Chiudendo questo banner o pro</p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Agevolazioni prima casa e residenza anagrafica, cosa dice la Cassazione</strong></span></p><p>Posted on aprile 19, 2019 by IFFI Gruppo Immobiliare in <a href="http://www.gruppoiffi.it/category/acquisto-casa/" target="_blank">Guida all'acquisto</a>, <a href="http://www.gruppoiffi.it/category/leggi-normative-casa/" target="_blank">Leggi e Normative</a></p><p><a href="http://www.gruppoiffi.it/wp-content/uploads/2016/04/normative.jpg" target="_blank"><img src="http://www.gruppoiffi.it/wp-content/uploads/2016/04/normative-776x323.jpg" alt="normative" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></a></p><p>Per godere delle <strong>agevolazioni fiscali sulla prima casa</strong> è necessario trasferire la propria <strong>residenza anagrafica</strong> entro i 18 mesi dall’acquisto dell’immobile.</p><p>Con l’ordinanza n. 10072/2019, la Cassazione ha precisato che per usufruire delle <strong>agevolazioni fiscali sulla prima casa</strong> il contribuente deve dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile.</p><p>Ma vediamo la vicenda. L’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso avverso la sentenza della Ctr, la quale aveva stabilito l’annullamento di un avviso di liquidazione per l’<strong>imposta di registro</strong>, emesso per la revoca dei benefici concessi per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, avendo il contribuente trasferito la propria <strong>residenza</strong> oltre il termine di <strong>18 mesi</strong>.</p><p>Secondo i giudici di appello, la dimostrazione dello spostamento della residenza non deve essere limitata alla certificazione del Comune, “ma è riscontrabile oggettivamente e dai comportamenti concludenti del contribuente” attraverso la produzione, ad esempio, del pagamento della Tarsu o dell’istanza per il cambio di residenza. Ma i giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria e cassato con rinvio la sentenza impugnata.</p><p>In materia di <strong>agevolazioni prima casa</strong>, per l’Amministrazione finanziaria bisogna attribuire rilievo solo alle <strong>risultanze anagrafiche</strong> e non, come dichiarato dai giudici di merito, a generici elementi comprovanti il trasferimento di fatto nel Comune in cui è sito l’immobile. Tale principio è stato avallato dai giudici di Piazza Cavour. Questi ultimi hanno richiamato un principio già espresso in materia, secondo cui i benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa “spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile.”</p><p>Il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve dunque intendersi riferito al “dato anagrafico” e non al dato “meramente fattuale” sostitutivo della certificazione anagrafica, a nulla rilevando il sostenimento di spese (ad esempio spese condominiali e utenze) che comprovino la destinazione dell’immobile. E in merito alla <strong>determinazione della residenza</strong>, i giudici di legittimità tengono conto dell’unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica, stabilendo che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel Comune di nuova residenza.</p><p>In questo caso specifico, il contribuente non è stato in grado di provare che il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione anagrafica nel Comune dove era sito l’immobile acquistato non fosse ad egli stesso addebitabile, non costituendo il pagamento della Tarsu una circostanza sufficiente a comprovare l’effettivo cambio di residenza, idoneo a superare il dato anagrafico.</p><p>Articolo letto su idealista.it</p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Cerca</strong></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_58071, post: 405818"] [SIZE=5][B]Agevolazioni prima casa e residenza anagrafica, cosa dice la Cassazione[/B][/SIZE] Posted on aprile 19, 2019 by IFFI Gruppo Immobiliare in [URL='http://www.gruppoiffi.it/category/acquisto-casa/']Guida all'acquisto[/URL], [URL='http://www.gruppoiffi.it/category/leggi-normative-casa/']Leggi e Normative[/URL] [URL='http://www.gruppoiffi.it/wp-content/uploads/2016/04/normative.jpg'][IMG alt="normative"]http://www.gruppoiffi.it/wp-content/uploads/2016/04/normative-776x323.jpg[/IMG][/URL] Per godere delle [B]agevolazioni fiscali sulla prima casa[/B] è necessario trasferire la propria [B]residenza anagrafica[/B] entro i 18 mesi dall’acquisto dell’immobile. Con l’ordinanza n. 10072/2019, la Cassazione ha precisato che per usufruire delle [B]agevolazioni fiscali sulla prima casa[/B] il contribuente deve dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile. Ma vediamo la vicenda. L’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso avverso la sentenza della Ctr, la quale aveva stabilito l’annullamento di un avviso di liquidazione per l’[B]imposta di registro[/B], emesso per la revoca dei benefici concessi per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, avendo il contribuente trasferito la propria [B]residenza[/B] oltre il termine di [B]18 mesi[/B]. Secondo i giudici di appello, la dimostrazione dello spostamento della residenza non deve essere limitata alla certificazione del Comune, “ma è riscontrabile oggettivamente e dai comportamenti concludenti del contribuente” attraverso la produzione, ad esempio, del pagamento della Tarsu o dell’istanza per il cambio di residenza. Ma i giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria e cassato con rinvio la sentenza impugnata. In materia di [B]agevolazioni prima casa[/B], per l’Amministrazione finanziaria bisogna attribuire rilievo solo alle [B]risultanze anagrafiche[/B] e non, come dichiarato dai giudici di merito, a generici elementi comprovanti il trasferimento di fatto nel Comune in cui è sito l’immobile. Tale principio è stato avallato dai giudici di Piazza Cavour. Questi ultimi hanno richiamato un principio già espresso in materia, secondo cui i benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa “spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile.” Il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve dunque intendersi riferito al “dato anagrafico” e non al dato “meramente fattuale” sostitutivo della certificazione anagrafica, a nulla rilevando il sostenimento di spese (ad esempio spese condominiali e utenze) che comprovino la destinazione dell’immobile. E in merito alla [B]determinazione della residenza[/B], i giudici di legittimità tengono conto dell’unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica, stabilendo che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel Comune di nuova residenza. In questo caso specifico, il contribuente non è stato in grado di provare che il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione anagrafica nel Comune dove era sito l’immobile acquistato non fosse ad egli stesso addebitabile, non costituendo il pagamento della Tarsu una circostanza sufficiente a comprovare l’effettivo cambio di residenza, idoneo a superare il dato anagrafico. Articolo letto su idealista.it [SIZE=5][B]Cerca Articoli recenti[/B][/SIZE] [LIST] [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/toscana-crescono-i-prezzi-delle-case-07-nel-mese-di-novembre/']Toscana, crescono i prezzi delle case: 0,7% nel mese di novembre[/URL] [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/aggiornamento-listino-albatro-solo-per-agenzie-immobiliari-registrate/']Aggiornamento Listino Albatro – Solo Per Agenzie Immobiliari Registrate –[/URL] [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/cose-e-come-funziona-la-certificazione-energetica-ape/']Cos’è e come funziona la certificazione energetica Ape[/URL] [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/osservatorio-mutui-cresce-la-prima-casa/']Osservatorio Mutui: cresce la prima casa[/URL] [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/fondo-di-garanzia-per-i-mutui-prima-casa-2020-come-funziona/']Fondo di garanzia per i mutui prima casa 2020, come funziona[/URL] [/LIST] [SIZE=5][B]Categorie[/B][/SIZE] [LIST] [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/category/immobili-vendita/']Gruppo IFFI[/URL] 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Questa organizzazione ci ha permesso di offrire precise garanzie sia sulle qualità del prodotto venduto sia sulle condizioni contrattuali senza contare le facilitazioni di pagamento riservate ai nostri clienti, da sempre nostro punto di forza. [SIZE=5][B]Ultime notizie[/B][/SIZE] [LIST] [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/toscana-crescono-i-prezzi-delle-case-07-nel-mese-di-novembre/']Toscana, crescono i prezzi delle case: 0,7% nel mese di novembre[/URL] [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/aggiornamento-listino-albatro-solo-per-agenzie-immobiliari-registrate/']Aggiornamento Listino Albatro – Solo Per Agenzie Immobiliari Registrate –[/URL] [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/cose-e-come-funziona-la-certificazione-energetica-ape/']Cos’è e come funziona la certificazione energetica Ape[/URL] [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/osservatorio-mutui-cresce-la-prima-casa/']Osservatorio Mutui: cresce la prima casa[/URL] [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/fondo-di-garanzia-per-i-mutui-prima-casa-2020-come-funziona/']Fondo di garanzia per i mutui prima casa 2020, come funziona[/URL] [/LIST] [SIZE=5][B]Argomenti News[/B][/SIZE] [LIST] [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/category/immobili-vendita/']Gruppo IFFI[/URL] (55) [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/category/acquisto-casa/']Guida all'acquisto[/URL] (92) [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/category/imposte/']Imposte[/URL] (17) [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/category/leggi-normative-casa/']Leggi e Normative[/URL] (58) [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/category/mercato-immobiliare/']Mercato Immobiliare[/URL] (76) [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/category/mutuo-casa/']Mutui e Agevolazioni[/URL] (62) [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/category/open-house-iffi/']Open House[/URL] (6) [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/category/promozioni-su-immobili/']Promozioni su immobili[/URL] (18) [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/category/risparmio-energetico/']risparmio energetico[/URL] (19) [/LIST] [SIZE=5][B]Informazione di contatto[/B][/SIZE] IFFI S.r.L. Via Farabola Est 32 55049 Viareggio (LU) Tel.: 0584 943301 Email: [EMAIL]info@gruppoiffi.it[/EMAIL] IFFI S.r.L. P.IVA 00404210460 - Sede: VIAREGGIO Via Farabola Est, 32 - Tel. 0584-943301 Questo sito si avvale di cookie necessari al funzionamento ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Chiudendo questo banner o pro [SIZE=5][B]Agevolazioni prima casa e residenza anagrafica, cosa dice la Cassazione[/B][/SIZE] Posted on aprile 19, 2019 by IFFI Gruppo Immobiliare in [URL='http://www.gruppoiffi.it/category/acquisto-casa/']Guida all'acquisto[/URL], [URL='http://www.gruppoiffi.it/category/leggi-normative-casa/']Leggi e Normative[/URL] [URL='http://www.gruppoiffi.it/wp-content/uploads/2016/04/normative.jpg'][IMG alt="normative"]http://www.gruppoiffi.it/wp-content/uploads/2016/04/normative-776x323.jpg[/IMG][/URL] Per godere delle [B]agevolazioni fiscali sulla prima casa[/B] è necessario trasferire la propria [B]residenza anagrafica[/B] entro i 18 mesi dall’acquisto dell’immobile. Con l’ordinanza n. 10072/2019, la Cassazione ha precisato che per usufruire delle [B]agevolazioni fiscali sulla prima casa[/B] il contribuente deve dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile. Ma vediamo la vicenda. L’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso avverso la sentenza della Ctr, la quale aveva stabilito l’annullamento di un avviso di liquidazione per l’[B]imposta di registro[/B], emesso per la revoca dei benefici concessi per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, avendo il contribuente trasferito la propria [B]residenza[/B] oltre il termine di [B]18 mesi[/B]. Secondo i giudici di appello, la dimostrazione dello spostamento della residenza non deve essere limitata alla certificazione del Comune, “ma è riscontrabile oggettivamente e dai comportamenti concludenti del contribuente” attraverso la produzione, ad esempio, del pagamento della Tarsu o dell’istanza per il cambio di residenza. Ma i giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria e cassato con rinvio la sentenza impugnata. In materia di [B]agevolazioni prima casa[/B], per l’Amministrazione finanziaria bisogna attribuire rilievo solo alle [B]risultanze anagrafiche[/B] e non, come dichiarato dai giudici di merito, a generici elementi comprovanti il trasferimento di fatto nel Comune in cui è sito l’immobile. Tale principio è stato avallato dai giudici di Piazza Cavour. Questi ultimi hanno richiamato un principio già espresso in materia, secondo cui i benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa “spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile.” Il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve dunque intendersi riferito al “dato anagrafico” e non al dato “meramente fattuale” sostitutivo della certificazione anagrafica, a nulla rilevando il sostenimento di spese (ad esempio spese condominiali e utenze) che comprovino la destinazione dell’immobile. E in merito alla [B]determinazione della residenza[/B], i giudici di legittimità tengono conto dell’unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica, stabilendo che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel Comune di nuova residenza. In questo caso specifico, il contribuente non è stato in grado di provare che il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione anagrafica nel Comune dove era sito l’immobile acquistato non fosse ad egli stesso addebitabile, non costituendo il pagamento della Tarsu una circostanza sufficiente a comprovare l’effettivo cambio di residenza, idoneo a superare il dato anagrafico. Articolo letto su idealista.it [SIZE=5][B]Cerca Articoli recenti[/B][/SIZE] [LIST] [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/toscana-crescono-i-prezzi-delle-case-07-nel-mese-di-novembre/']Toscana, crescono i prezzi delle case: 0,7% nel mese di novembre[/URL] [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/aggiornamento-listino-albatro-solo-per-agenzie-immobiliari-registrate/']Aggiornamento Listino Albatro – Solo Per Agenzie Immobiliari Registrate –[/URL] [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/cose-e-come-funziona-la-certificazione-energetica-ape/']Cos’è e come funziona la certificazione energetica Ape[/URL] [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/osservatorio-mutui-cresce-la-prima-casa/']Osservatorio Mutui: cresce la prima casa[/URL] [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/fondo-di-garanzia-per-i-mutui-prima-casa-2020-come-funziona/']Fondo di garanzia per i mutui prima casa 2020, come funziona[/URL] [/LIST] [SIZE=5][B]Categorie[/B][/SIZE] [LIST] [*][URL='http://www.gruppoiffi.it/category/immobili-vendita/']Gruppo IFFI[/URL] 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Questa organizzazione ci ha permesso di offrire precise garanzie sia sulle qualità del prodotto venduto sia sulle condizioni contrattuali senza contare le facilitazioni di pagamento riservate ai nostri clienti, da sempre nostro punto di forza. 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Via Farabola Est 32 55049 Viareggio (LU) Tel.: 0584 943301 Email: [EMAIL]info@gruppoiffi.it[/EMAIL] IFFI S.r.L. P.IVA 00404210460 - Sede: VIAREGGIO Via Farabola Est, 32 - Tel. 0584-943301 Questo sito si avvale di cookie necessari al funzionamento ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Chiudendo questo banner o pro [SIZE=5][B]Agevolazioni prima casa e residenza anagrafica, cosa dice la Cassazione[/B][/SIZE] Posted on aprile 19, 2019 by IFFI Gruppo Immobiliare in [URL='http://www.gruppoiffi.it/category/acquisto-casa/']Guida all'acquisto[/URL], [URL='http://www.gruppoiffi.it/category/leggi-normative-casa/']Leggi e Normative[/URL] [URL='http://www.gruppoiffi.it/wp-content/uploads/2016/04/normative.jpg'][IMG alt="normative"]http://www.gruppoiffi.it/wp-content/uploads/2016/04/normative-776x323.jpg[/IMG][/URL] Per godere delle [B]agevolazioni fiscali sulla prima casa[/B] è necessario trasferire la propria [B]residenza anagrafica[/B] entro i 18 mesi dall’acquisto dell’immobile. Con l’ordinanza n. 10072/2019, la Cassazione ha precisato che per usufruire delle [B]agevolazioni fiscali sulla prima casa[/B] il contribuente deve dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile. Ma vediamo la vicenda. L’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso avverso la sentenza della Ctr, la quale aveva stabilito l’annullamento di un avviso di liquidazione per l’[B]imposta di registro[/B], emesso per la revoca dei benefici concessi per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, avendo il contribuente trasferito la propria [B]residenza[/B] oltre il termine di [B]18 mesi[/B]. Secondo i giudici di appello, la dimostrazione dello spostamento della residenza non deve essere limitata alla certificazione del Comune, “ma è riscontrabile oggettivamente e dai comportamenti concludenti del contribuente” attraverso la produzione, ad esempio, del pagamento della Tarsu o dell’istanza per il cambio di residenza. Ma i giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria e cassato con rinvio la sentenza impugnata. In materia di [B]agevolazioni prima casa[/B], per l’Amministrazione finanziaria bisogna attribuire rilievo solo alle [B]risultanze anagrafiche[/B] e non, come dichiarato dai giudici di merito, a generici elementi comprovanti il trasferimento di fatto nel Comune in cui è sito l’immobile. Tale principio è stato avallato dai giudici di Piazza Cavour. Questi ultimi hanno richiamato un principio già espresso in materia, secondo cui i benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa “spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile.” Il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve dunque intendersi riferito al “dato anagrafico” e non al dato “meramente fattuale” sostitutivo della certificazione anagrafica, a nulla rilevando il sostenimento di spese (ad esempio spese condominiali e utenze) che comprovino la destinazione dell’immobile. E in merito alla [B]determinazione della residenza[/B], i giudici di legittimità tengono conto dell’unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica, stabilendo che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel Comune di nuova residenza. In questo caso specifico, il contribuente non è stato in grado di provare che il mancato perfezionamento della procedura di iscrizione anagrafica nel Comune dove era sito l’immobile acquistato non fosse ad egli stesso addebitabile, non costituendo il pagamento della Tarsu una circostanza sufficiente a comprovare l’effettivo cambio di residenza, idoneo a superare il dato anagrafico. Articolo letto su idealista.it [SIZE=5][B]Cerca[/B][/SIZE] [/QUOTE]
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