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Agevolazioni Prima Casa per un Ufficio A10
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 11653" data-attributes="member: 4594"><p>In tutti i punti , la norma indica che le agevolazioni spettano per "case di abitazione non di lusso". Pertanto concordo con Loretta: o prima dell'acquisto si cambia destinazione da A10 ad A2 A3 etc. o niente agevolazioni </p><p></p><p>La nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, introdotta dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, è sostituita dalla seguente:</p><p>1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del (Ndr 3% da privato o) 4 per cento (da impresa immobiliare) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà <u>di case di abitazione non di lusso </u>e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: omissis</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Per la normativa fiscale è pacifico che nella categoria degli <u>immobili abitativi </u>rientrano i fabbricati classificabili nella categoria "A", con esclusione dei fabbricati di tipo "A10"</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 11653, member: 4594"] In tutti i punti , la norma indica che le agevolazioni spettano per "case di abitazione non di lusso". Pertanto concordo con Loretta: o prima dell'acquisto si cambia destinazione da A10 ad A2 A3 etc. o niente agevolazioni La nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, introdotta dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, è sostituita dalla seguente: 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del (Ndr 3% da privato o) 4 per cento (da impresa immobiliare) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà [U]di case di abitazione non di lusso [/U]e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: omissis Per la normativa fiscale è pacifico che nella categoria degli [U]immobili abitativi [/U]rientrano i fabbricati classificabili nella categoria "A", con esclusione dei fabbricati di tipo "A10" [/QUOTE]
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