Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Aggiornamento istat
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="massimo binotto" data-source="post: 32419" data-attributes="member: 3177"><p>L'aggiornamento istat dei contratti di locazione residenziale era previsto dall'art. 24 della legge 392/78 (equocanone).</p><p>Con l'entrata in vigore della legge 431/1998 (che ha riformato di fatto gli affitti) tale art. 24 è stato abrogato.</p><p></p><p>Ne consegue che ad oggi nei contratti di locazione non è obbligatorio inserire la clausola dell'aggiornamento istat.</p><p></p><p>Se la clausola compare, l'aggiornamento può essere richiesto anche nella misura massima del 100% della variazione istat.</p><p></p><p>Bisogna però inoltrare al conduttore specifica richiesta scritta (meglio se con raccomandata A/R) nella quale si evidenzia l'aggiornamento e il momento in cui questo decorre.</p><p></p><p>Il calcolo è semplicissimo. Ogni mese l'istat pubblica sul suo sito (ma anche sulla Gazzetta Ufficiale) qual'è stato l'indice di aggiornamento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Se l'aggiornamento richiesto in contratto è del 75% tale indice va ridotto di quella percentuale. Se invece è del 100% si apllica così come sta. </p><p>Basta moltiplicare l'indice pubblicato per il canone annuo di locazione e l'aggiornamento è fatto.</p><p>Attenzione però che è un dato annuale. Va quindi diviso per i dodici mesi ed il risultato sommato alla mensilità dell'affitto.</p><p></p><p>L'inquilino non ha la possibilità di chiedere la riduzione del canone. Se l'indice è negativo l'annualità non viene aggiornata.</p><p></p><p>Saluti</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="massimo binotto, post: 32419, member: 3177"] L'aggiornamento istat dei contratti di locazione residenziale era previsto dall'art. 24 della legge 392/78 (equocanone). Con l'entrata in vigore della legge 431/1998 (che ha riformato di fatto gli affitti) tale art. 24 è stato abrogato. Ne consegue che ad oggi nei contratti di locazione non è obbligatorio inserire la clausola dell'aggiornamento istat. Se la clausola compare, l'aggiornamento può essere richiesto anche nella misura massima del 100% della variazione istat. Bisogna però inoltrare al conduttore specifica richiesta scritta (meglio se con raccomandata A/R) nella quale si evidenzia l'aggiornamento e il momento in cui questo decorre. Il calcolo è semplicissimo. Ogni mese l'istat pubblica sul suo sito (ma anche sulla Gazzetta Ufficiale) qual'è stato l'indice di aggiornamento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Se l'aggiornamento richiesto in contratto è del 75% tale indice va ridotto di quella percentuale. Se invece è del 100% si apllica così come sta. Basta moltiplicare l'indice pubblicato per il canone annuo di locazione e l'aggiornamento è fatto. Attenzione però che è un dato annuale. Va quindi diviso per i dodici mesi ed il risultato sommato alla mensilità dell'affitto. L'inquilino non ha la possibilità di chiedere la riduzione del canone. Se l'indice è negativo l'annualità non viene aggiornata. Saluti [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Aggiornamento istat
Alto