Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Aggiornamento istat
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 32485" data-attributes="member: 7232"><p>Omissis…..</p><p>Argomentando a contrario, ne consegue che le pretese creditorie formulate dal locatore potevano risultare fondate solo laddove la clausola in parola del contratto di locazione fosse stata chiaramente individuata ed espressamente richiamata, in modo di avere la certezza che l'obbligata sia stata messa nella condizione di fermare la sua attenzione sul contenuto della clausola richiamata, sottoscrivendola. Invece, il richiamo ad alcune clausole contrattuali, ad eccezione di quella afferente l'adeguamento ISTAT del canone, comporta l'inefficacia della stessa singola clausola per mancanza della sua specifica approvazione" della parte aderente ovvero della conduttrice, così come prevede al co. 2, l'art. 1341 c.c. Peraltro, la Corte di Cassazione ha escluso ogni tipo di automaticità dell'aggiornamento del canone sancendo la nullità di quelle clausole contrattuali che prevedono l'aggiornamento automatico in quanto dirette ad attribuire un vantaggio al locatore in base al combinato disposto degli art. 32 e 79 legge 392/78 (in tal senso, Corte Cassazione - III sezione — sentenza del 7 febbraio 2005 n. 2417). Una eventuale richiesta di aggiornamento del canone secondo le variazione degli indici Istat può considerarsi legittima solo con riferimento all'anno immediatamente precedente alla stessa, e ciò perchè la richiesta si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore non potrà vantare il diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati. </p><p><a href="http://www.denaro.it/VisArticolo.aspx?IdArt=536615&KeyW=" target="_blank">L'adeguamento Istat e la locazione</a></p><p></p><p>Buon Natale <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/nature/blossom.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":fiore:" title="Fiore :fiore:" data-shortname=":fiore:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 32485, member: 7232"] Omissis….. Argomentando a contrario, ne consegue che le pretese creditorie formulate dal locatore potevano risultare fondate solo laddove la clausola in parola del contratto di locazione fosse stata chiaramente individuata ed espressamente richiamata, in modo di avere la certezza che l'obbligata sia stata messa nella condizione di fermare la sua attenzione sul contenuto della clausola richiamata, sottoscrivendola. Invece, il richiamo ad alcune clausole contrattuali, ad eccezione di quella afferente l'adeguamento ISTAT del canone, comporta l'inefficacia della stessa singola clausola per mancanza della sua specifica approvazione" della parte aderente ovvero della conduttrice, così come prevede al co. 2, l'art. 1341 c.c. Peraltro, la Corte di Cassazione ha escluso ogni tipo di automaticità dell'aggiornamento del canone sancendo la nullità di quelle clausole contrattuali che prevedono l'aggiornamento automatico in quanto dirette ad attribuire un vantaggio al locatore in base al combinato disposto degli art. 32 e 79 legge 392/78 (in tal senso, Corte Cassazione - III sezione — sentenza del 7 febbraio 2005 n. 2417). Una eventuale richiesta di aggiornamento del canone secondo le variazione degli indici Istat può considerarsi legittima solo con riferimento all'anno immediatamente precedente alla stessa, e ciò perchè la richiesta si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore non potrà vantare il diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati. [url=http://www.denaro.it/VisArticolo.aspx?IdArt=536615&KeyW=]L'adeguamento Istat e la locazione[/url] Buon Natale :fiore: [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Aggiornamento istat
Alto