Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Leggi, Decreti, Referendum e Giurisprudenza
Agibilità anche se l’immobile non rispetta il titolo abilitativo
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="griz" data-source="post: 205422" data-attributes="member: 36731"><p>mi è giunto un chiarimento che fa veramente luce sulla vicenda, così quadra</p><p></p><p><strong><strong>La Sentenza 4309/2014 del Consiglio di Stato ha affermato che “agibilità” e “titolo abilitativo” sono provvedimenti non collegabili tra loro e hanno conseguenze disciplinari distinte</strong></strong></p><p><strong><strong></strong></strong></p><p><strong><strong>Il titolo abilitativo e il certificato di agibilità non sono tra loro collegabili. Per questo motivo non si può negare l’agibilità ad un immobile realizzato in difformità rispetto al titolo abilitativo.</strong></strong></p><p><strong><strong></strong></strong></p><p><strong><strong>Il Consiglio di Stato ha spiegato che il titolo abilitativo, come la Dia o il permesso di costruire, accerta il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche.</strong></strong></p><p><strong><strong></strong></strong></p><p><strong><strong>Al contrario, dal certificato di agibilità si evince se un immobile è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico.</strong></strong></p><p><strong><strong></strong></strong></p><p><strong><strong>Dopo aver fatto questa premessa, il Consiglio di Stato ha chiarito che non si può negare l’agibilità se l’immobile è stato realizzato non rispettando il progetto approvato. Allo stesso tempo, non si può usare il mancato rilascio del certificato di agibilità come prova di un abuso edilizio da sanzionare.</strong></strong></p><p><strong><strong></strong></strong></p><p><strong><strong>Nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato, durante le trattative per una compravendita erano sorte delle difficoltà con la società venditrice, legate ad irregolarità edilizie e all’agibilità.</strong></strong></p><p><strong><strong></strong></strong></p><p><strong><strong>Dagli accertamenti condotti sulla Dia era emerso che il titolo abilitativo non presentava irregolarità, ma il progetto era stato realizzato in modo difforme da quanto assentito. Sulla base di queste considerazioni, il Comune aveva giudicato improcedibile la domanda per il rilascio dell’agibilità.</strong></strong></p><p><strong><strong></strong></strong></p><p><strong><strong>Il Consiglio di Stato ha invece dato torto al Comune affermando che i due provvedimenti hanno conseguenze disciplinari non sovrapponibili. L’Amministrazione non può quindi negare l’agibilità ad un immobile realizzato in modo difforme rispetto al titolo abilitativo.</strong></strong></p><p><strong><strong></strong></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="griz, post: 205422, member: 36731"] mi è giunto un chiarimento che fa veramente luce sulla vicenda, così quadra [B][B]La Sentenza 4309/2014 del Consiglio di Stato ha affermato che “agibilità” e “titolo abilitativo” sono provvedimenti non collegabili tra loro e hanno conseguenze disciplinari distinte Il titolo abilitativo e il certificato di agibilità non sono tra loro collegabili. Per questo motivo non si può negare l’agibilità ad un immobile realizzato in difformità rispetto al titolo abilitativo. Il Consiglio di Stato ha spiegato che il titolo abilitativo, come la Dia o il permesso di costruire, accerta il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche. Al contrario, dal certificato di agibilità si evince se un immobile è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico. Dopo aver fatto questa premessa, il Consiglio di Stato ha chiarito che non si può negare l’agibilità se l’immobile è stato realizzato non rispettando il progetto approvato. Allo stesso tempo, non si può usare il mancato rilascio del certificato di agibilità come prova di un abuso edilizio da sanzionare. Nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato, durante le trattative per una compravendita erano sorte delle difficoltà con la società venditrice, legate ad irregolarità edilizie e all’agibilità. Dagli accertamenti condotti sulla Dia era emerso che il titolo abilitativo non presentava irregolarità, ma il progetto era stato realizzato in modo difforme da quanto assentito. Sulla base di queste considerazioni, il Comune aveva giudicato improcedibile la domanda per il rilascio dell’agibilità. Il Consiglio di Stato ha invece dato torto al Comune affermando che i due provvedimenti hanno conseguenze disciplinari non sovrapponibili. L’Amministrazione non può quindi negare l’agibilità ad un immobile realizzato in modo difforme rispetto al titolo abilitativo. [/B][/B] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Leggi, Decreti, Referendum e Giurisprudenza
Agibilità anche se l’immobile non rispetta il titolo abilitativo
Alto