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Agibilità anche se l’immobile non rispetta il titolo abilitativo
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<blockquote data-quote="Daniele 78" data-source="post: 206942" data-attributes="member: 40390"><p>Per me rimane nebulosa questa sentenza francamente non ci ho capito molto. Non sono assolutamente d'accordo con il Consiglio di Stato ma per un semplice motivo: L'agibilità invero è collegata al titolo abilitativo, perchè se andiamo a riprendere dall'inizio di una pratica (ed anche in base al testo unico dell'edilizia) per essere agibile un edificio il primo gradino è la regolare concessione, se è stata fatta una variante andrebbe adeguato il permesso di costruire. Generalmente che io sappia le varianti possono essere: </p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong>sostanziali </strong>(quando variano in tutto o in parte l'edificio regolarmente concessionato ed andrebbero richieste PRIMA di fare l'intervento, in quanto potrebbe essere non compatibile con il PRG di quella zona) ad esempio alzare un tetto, ampliare un piano, ingrandire un portico (aumentando così la superficie coperta) semprechè non si vari l'intero edificio...</li> </ul><p></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong>non sostanziali </strong>(quando la differenza è lo spostamento di un tramezzo interno, di una porta ecc.) o comunque tutti quegli interventi che non variano l'essenza del progetto non comportano differenze rispetto agli indici comunali (non solo altezza e distanze, ma anche superfici coperte, rapporti aero-illuminati e via discorrendo.</li> </ul><p><u>Onde evitare precedenti molto molto pericolosi sarebbe bello capire (a questo punto) che tipo di variante è stata fatta per essere bocciata da Comune</u>. E' stato spostato il tramezzo interno oppure siamo di fronte ad una anche parziale rivisitazione degli indici progettuali?? Perchè sono due variazioni molto molto molto molto differenti tra loro.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Daniele 78, post: 206942, member: 40390"] Per me rimane nebulosa questa sentenza francamente non ci ho capito molto. Non sono assolutamente d'accordo con il Consiglio di Stato ma per un semplice motivo: L'agibilità invero è collegata al titolo abilitativo, perchè se andiamo a riprendere dall'inizio di una pratica (ed anche in base al testo unico dell'edilizia) per essere agibile un edificio il primo gradino è la regolare concessione, se è stata fatta una variante andrebbe adeguato il permesso di costruire. Generalmente che io sappia le varianti possono essere: [LIST] [*][B]sostanziali [/B](quando variano in tutto o in parte l'edificio regolarmente concessionato ed andrebbero richieste PRIMA di fare l'intervento, in quanto potrebbe essere non compatibile con il PRG di quella zona) ad esempio alzare un tetto, ampliare un piano, ingrandire un portico (aumentando così la superficie coperta) semprechè non si vari l'intero edificio... [/LIST] [LIST] [*][B]non sostanziali [/B](quando la differenza è lo spostamento di un tramezzo interno, di una porta ecc.) o comunque tutti quegli interventi che non variano l'essenza del progetto non comportano differenze rispetto agli indici comunali (non solo altezza e distanze, ma anche superfici coperte, rapporti aero-illuminati e via discorrendo. [/LIST] [U]Onde evitare precedenti molto molto pericolosi sarebbe bello capire (a questo punto) che tipo di variante è stata fatta per essere bocciata da Comune[/U]. E' stato spostato il tramezzo interno oppure siamo di fronte ad una anche parziale rivisitazione degli indici progettuali?? Perchè sono due variazioni molto molto molto molto differenti tra loro. [/QUOTE]
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