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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 347924" data-attributes="member: 15253"><p>L'art. 3, comma 1, lettera e) della Legge n. 447/1995 prevede l’emanazione di provvedimenti attuativi.</p><p>Uno di quelli, il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 prevede che la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:</p><p>a) 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;</p><p>b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.</p><p>Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.</p><p>Per quanto riguarda le ristrutturazioni di edifici esistenti il provvedimento attuativo</p><p>ancora deve essere emanato. Quindi non sono attualmente previsti dei limiti di legge per il rispetto dei requisiti acustici passivi nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 347924, member: 15253"] L'art. 3, comma 1, lettera e) della Legge n. 447/1995 prevede l’emanazione di provvedimenti attuativi. Uno di quelli, il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 prevede che la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti: a) 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo; b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina. Per quanto riguarda le ristrutturazioni di edifici esistenti il provvedimento attuativo ancora deve essere emanato. Quindi non sono attualmente previsti dei limiti di legge per il rispetto dei requisiti acustici passivi nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti. [/QUOTE]
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