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Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Al coniuge separato spetta il diritto di abitazione su immobile del decujus?
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 188501" data-attributes="member: 4594"><p>solo sulla ex casa di abitazione, pertinenze e mobili ( sulla seconda casa non spetta alcun diritto di abitazione )</p><p></p><p><strong>Art. 540.</strong></p><p><strong>Riserva a favore del coniuge.</strong></p><p>A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.</p><p><strong>Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.</strong> Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.[DOUBLEPOST=1399749579,1399749384][/DOUBLEPOST]i legittimari </p><p><strong>Art. 536.</strong></p><p><strong>Legittimari.</strong></p><p>Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli (<span style="color: #ff0000">anche naturali</span>) , gli ascendenti. </p><p>Ai figli sono equiparati gli adottivi.</p><p>A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 188501, member: 4594"] solo sulla ex casa di abitazione, pertinenze e mobili ( sulla seconda casa non spetta alcun diritto di abitazione ) [B]Art. 540. Riserva a favore del coniuge.[/B] A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli. [B]Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.[/B] Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.[DOUBLEPOST=1399749579,1399749384][/DOUBLEPOST]i legittimari [B]Art. 536. Legittimari.[/B] Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli ([COLOR=#ff0000]anche naturali[/COLOR]) , gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli. [/QUOTE]
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