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Testo
<blockquote data-quote="condobip" data-source="post: 89605" data-attributes="member: 29362"><p>Tralasciamo leggi precedenti al Codice civile (quella citata del 1409), infatti il CC attuale del 1942 che in pratica ha eliminato tutte le precedenti, comunque anche io ho visto quella Sentenza del pioppeto, ma se non erro il filare dei pioppi era a ridosso del campo di mais e non a tre metri di distanza, e i rami protesi sul campo di mais provocavano l'ombra, poichè nell'allegato che hai posto è scritto chiaramente che si poteva agire in base all’articolo 896 del codice civile il quel dice;</p><p></p><p><em>Recisione di rami protesi e di radici.</em></p><p><em><strong>Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli</strong>, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.</em></p><p><em>Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.</em></p><p><em>Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.</em></p><p></p><p>se questo era il caso trattato nella sentenza, non collima con quanto posto da <strong>annamaria smilari</strong>, la quale dice;</p><p></p><p>Comunque è certo che <strong>annamaria smilari</strong>, potrà in ogni caso chiedere la recisione di rami protesi nella sua proprietà, ma MAI chiedere la cimatura degli alberi (a distanza regolare) perchè provocano ombra nella sua proprietà.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="condobip, post: 89605, member: 29362"] Tralasciamo leggi precedenti al Codice civile (quella citata del 1409), infatti il CC attuale del 1942 che in pratica ha eliminato tutte le precedenti, comunque anche io ho visto quella Sentenza del pioppeto, ma se non erro il filare dei pioppi era a ridosso del campo di mais e non a tre metri di distanza, e i rami protesi sul campo di mais provocavano l'ombra, poichè nell'allegato che hai posto è scritto chiaramente che si poteva agire in base all’articolo 896 del codice civile il quel dice; [I]Recisione di rami protesi e di radici. [B]Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli[/B], e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.[/I] se questo era il caso trattato nella sentenza, non collima con quanto posto da [B]annamaria smilari[/B], la quale dice; Comunque è certo che [B]annamaria smilari[/B], potrà in ogni caso chiedere la recisione di rami protesi nella sua proprietà, ma MAI chiedere la cimatura degli alberi (a distanza regolare) perchè provocano ombra nella sua proprietà. [/QUOTE]
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