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Albero sovrastante tetto e pannelli fotovoltaici
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<blockquote data-quote="condobip" data-source="post: 92396" data-attributes="member: 29362"><p>Se è realmente così, rientra nel caso della Sentenza che avevo già postato;</p><p></p><p><em>Cassazione, Civile Sez. II, 21 gennaio 2008, Sentenza n. 1260.</em></p><p><em>La Cassazione ha confermato la decisione «equitativa» del giudice di pace secondo la quale "Il proprietario ha il sacrosanto diritto di tutelare il proprio fondo e la propria abitazione dai gravi danni, materiali e igienici, causati dalla convenuta e ad evitare lavori e spese per l'incuria della vicina confinante": in proposito ha chiarito che l'attore è costretto a pulire le gronde del garage della sua abitazione nonché i tombini dell'acqua piovana dalle foglie che cadono dai rami della betulla della convenuta, che invadono la proprietà di esso attore. In tal modo il Giudice di Pace, giustificando la scelta di allontanarsi dal diritto positivo, ha dato conto - alla stregua delle circostanze del caso concreto - delle ragioni per cui un determinato comportamento appariva meritevole di tutela rispetto alla valutazione data dall'ordinamento positivo. </em></p><p></p><p>Ma per favore, non venire a raccontare che alberi posti a 7 - 8 metri dal confine e ombreggiano i pannelli fotovotaici, devono essere tenuti ad altezza tale da non fare ombra (e solo ombra perchè questo è il tema del topic)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="condobip, post: 92396, member: 29362"] Se è realmente così, rientra nel caso della Sentenza che avevo già postato; [I]Cassazione, Civile Sez. II, 21 gennaio 2008, Sentenza n. 1260. La Cassazione ha confermato la decisione «equitativa» del giudice di pace secondo la quale "Il proprietario ha il sacrosanto diritto di tutelare il proprio fondo e la propria abitazione dai gravi danni, materiali e igienici, causati dalla convenuta e ad evitare lavori e spese per l'incuria della vicina confinante": in proposito ha chiarito che l'attore è costretto a pulire le gronde del garage della sua abitazione nonché i tombini dell'acqua piovana dalle foglie che cadono dai rami della betulla della convenuta, che invadono la proprietà di esso attore. In tal modo il Giudice di Pace, giustificando la scelta di allontanarsi dal diritto positivo, ha dato conto - alla stregua delle circostanze del caso concreto - delle ragioni per cui un determinato comportamento appariva meritevole di tutela rispetto alla valutazione data dall'ordinamento positivo. [/I] Ma per favore, non venire a raccontare che alberi posti a 7 - 8 metri dal confine e ombreggiano i pannelli fotovotaici, devono essere tenuti ad altezza tale da non fare ombra (e solo ombra perchè questo è il tema del topic) [/QUOTE]
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