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Alloggio dato in usufrutto in presenza di contratto di locazione
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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 32572" data-attributes="member: 7232"><p>Dal Codice Civile :</p><p>1599. (Trasferimento a titolo particolare della cosa locata). Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente (1603), se ha data certa (2704) anteriore all’alienazione della cosa.</p><p>La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l’acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede (1147, 1153).</p><p>Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione (2643, n. 8, 2644, 2923).</p><p>L’acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante (1505, 1600 ss.) (1).</p><p>(1) L’art. 7 della L. 27 luglio 1978, n. 392, ha sancito la nullità della clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa locata.</p><p></p><p>1602. (Effetti dell’opponibilità della locazione al terzo acquirente ). Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione (1599, 1600) subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione (1406 ss.).</p><p></p><p>1603. (Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione) (1). Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l’acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell’art. 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario (1625, 29234).</p><p>(1) L’art. 7 della L. 27 luglio 1978, n. 392, sancisce la nullità di questa clausola.</p><p></p><p>1606. (Estinzione del diritto del locatore). Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo (1360), le locazioni da lui concluse aventi data certa (2704) sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio (1445, 1458).</p><p>Sono salve le diverse disposizioni di legge.</p><p></p><p>Auguri <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/nature/blossom.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":fiore:" title="Fiore :fiore:" data-shortname=":fiore:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 32572, member: 7232"] Dal Codice Civile : 1599. (Trasferimento a titolo particolare della cosa locata). Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente (1603), se ha data certa (2704) anteriore all’alienazione della cosa. La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l’acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede (1147, 1153). Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione (2643, n. 8, 2644, 2923). L’acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante (1505, 1600 ss.) (1). (1) L’art. 7 della L. 27 luglio 1978, n. 392, ha sancito la nullità della clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa locata. 1602. (Effetti dell’opponibilità della locazione al terzo acquirente ). Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione (1599, 1600) subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione (1406 ss.). 1603. (Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione) (1). Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l’acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell’art. 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario (1625, 29234). (1) L’art. 7 della L. 27 luglio 1978, n. 392, sancisce la nullità di questa clausola. 1606. (Estinzione del diritto del locatore). Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo (1360), le locazioni da lui concluse aventi data certa (2704) sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio (1445, 1458). Sono salve le diverse disposizioni di legge. Auguri :fiore: [/QUOTE]
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